TFA sostegno: i posti banditi dagli atenei devono rispettare il fabbisogno; no a sperequazioni territoriali [Sentenza]

Gilda VeneziaObiettivo scuola, 12.5.2021.

No a sperequazioni territoriali. Sentenza.

Gilda Venezia

Il Consiglio di Stato con sentenza N. 03655/2021 del 10 Maggio 2021, si è pronunciato sulla questione della determinazione dei posti banditi ai fini del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico, con riferimento alla sperequazione dei posti determinati a livello regionale, in specie per Piemonte ed Emilia Romagna. Il ricorso, promosso dai Legali ANIEF era volto a riformare la sentenza di I grado del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 00930/2020.

Secondo gli appellanti, a fronte di un fabbisogno pari ad 81.580 docenti da specializzare sul sostegno (determinato dalla somma dei 11.647 posti vacanti in organico di diritto per assenza di docenti, specializzati, più 51.107 posti attribuiti a supplenti senza il titolo di specializzazione, con la maggiorazione del 30% ai sensi dell’art. 5 cit.), l’autorizzazione di soli 14 mila posti per le nuove specializzazioni sul sostegno, corrispondenti a meno 20% del fabbisogno organico, risulterebbe determinata in plateale violazione dei parametri imposti dall’art. 5 stesso; ciò anche in violazione della procedura fissata dall’art. 5, in attuazione della l. n. 104/92 e il conseguente eccesso di istruttoria per difetto di motivazione ed istruttoria.

SULLA QUESTIONE DELLA DETERMINAZIONE COMPLESSIVA DEI POSTI

Sul tema della determinazione complessiva dei posti banditi a livello nazionale:

Dal punto di vista procedurale l’iter di determinazione del fabbisogno risulta aver seguito, in parte qua, il percorso tracciato dalla normativa di riferimento predetta, attraverso il previo coinvolgimento delle Università, quali organismi chiamati all’espletamento dei corsi e che, conseguentemente, devono essere in grado di offrire una formazione adeguata al numero di posti, nonché attraverso l’acquisizione dei pareri favorevoli dei Ministeri indicati dalla normativa.
Pertanto, in tale ottica e nei limiti di sindacato giurisdizionale rispetto alla determinazione del fabbisogno, i vizi dedotti al riguardo non appaiono fondati 

LA SPEREQUAZIONE TERRITORIALE

Secondo il Consiglio di Stato:

A diverse conclusioni deve giungersi, nei limiti di interesse ricollegabile alla posizione fatta valere dai quattro odierni appellanti, rispetto al secondo ordine di censure, in particolare con riferimento alla dedotta sperequazione territoriale dei posti autorizzati rispetto al reale fabbisogno espresso, in specie in relazione alla carenza di istruttoria e di motivazione a base di una determinazione che risulta del tutto contraddittoria.
In Piemonte, infatti, il fabbisogno di insegnanti da specializzare nel 2018 ammontava a 4.657 posti, ma nell’ultimo ciclo di TFA sono stati autorizzati solo 200 posti. In Emilia – Romagna il fabbisogno di insegnanti da specializzare ammontava a 4.860 posti (oggi sono diventati 6.000), ma nell’ultimo ciclo di TFA ne sono stati autorizzati solo 320.
Sotto il profilo comparativo, la sproporzione dedotta, rispetto alla quale risulta fondata la deduzione di carente istruttoria svolta, emerge con evidenza: a titolo esemplificativo alla Regione Calabria dove, a fronte di un fabbisogno di soli 91 insegnanti specializzati sono stati autorizzati ben 1.150 posti; ancora, ad esempio, emerge la totale assenza di posti di specializzazione didattica autorizzati per il corrente anno scolastico dall’Università di Bologna, mentre nel contempo la sola Università di Messina ha previsto ben 2.000 posti di specializzazione e l’Università di Enna ne ha previsti 1.125.
Quanto sin qui richiamato conferma la fondatezza dei rilievi dedotti; infatti, come ancora evidenziato in sede di memorie difensive, per ammissione della stessa amministrazione resistente è mancata la necessaria preventiva consultazione tra le Università e gli Uffici scolastici regionali in merito ai fabbisogni di personale da specializzare per le attività didattiche di sostegno.
Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello appare fondato in parte qua, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, per difetto di istruttoria relativo alla rilevata sperequazione dei posti determinati a livello regionale, in specie per Piemonte ed Emilia Romagna; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va accolto in parte qua il ricorso di primo grado con obbligo dell’amministrazione di riesaminare la situazione dei quattro ricorrenti ai fini della loro eventuale assegnazione negli ambiti territoriali ai quali aspirano.
Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

VEDI LA SENTENZA

 

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