Tfr, possibile avere l’anticipo

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di Marco Nobilio,  ItaliaOggi  18.8.2020.

Dadone e Catalfo hanno firmato l”accordo con l’Abi. Ma manca ancora Gualtieri.

Gilda Venezia

Al via l’anticipo del Tfs/Tfr ai docenti e ai non docenti che sono andati in pensione e che devono attendere ancora un bel po’ prima di ottenerne il versamento dall’amministrazione. Anticipo che consiste in un prestito bancario a tasso agevolato, che si può scaricare dalle tasse, la cui somma dovrebbe aggirarsi fino a un massimo di 45 mila euro. Che è previsto dalla legge per tamponare gli effetti del differimento della data di versamento del Tfs/Tfr, che può arrivare anche a 6 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La ministra della funzione pubblica, Fabiana Dadone, il 7 agosto scorso ha sottoscritto l’accordo quadro con l’associazione delle banche italiane sulle modalità per la presentazione delle domande. La ministra del lavoro, Nunzia Catalfo, ha già controfirmato il testo negoziale. E adesso si attende la firma del ministro dell’economia, Roberto Gualtieri, che dovrebbe arrivare in queste ore. Dopo di che l’Inps potrà procedere a rilasciare le certificazioni del diritto all’anticipo, a domanda degli interessati, che dovranno essere rilasciate entro 90 giorni dalla data di presentazione delle istanze.

Una volta ottenuta la certificazione il pensionato dovrà presentare la domanda vera e propria alla banca, avendo cura di allegare la certificazione del diritto rilasciata dall’Inps, la bozza di contratto debitamente sottoscritta e l’autocertificazione dello stato di famiglia. Se divorziato o separato dovrà specificarlo e dovrà anche dichiarare l’importo dell’eventuale assegno mensile di mantenimento al coniuge. Le domande potranno essere presentate in qualsiasi momento dall’interessato, direttamente oppure tramite un patronato. Il versamento dell’anticipo avverrà all’esito positivo della procedura di accertamento dei requisiti, da parte della banca, direttamente sul conto corrente indicato dall’interessato, entro 15 giorni.

L’accordo dà attuazione al decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 aprile 2020, n. 51, che reca il regolamento in materia di anticipo del Tfs e del Tfr degli statali, sigle con le quali si intende, rispettivamente, il trattamento di fine servizio (di solito più vantaggioso, specie in caso di pensione anticipata) e il trattamento di fine rapporto. E cioè quella che una volta si chiamava buonuscita: una somma spettante ai lavoratori all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Il Tfs spetta, dopo la cessazione dal servizio, ai dipendenti pubblici assunti prima del 2000. Ed è pari all’80% dell’importo della retribuzione in godimento nell’ultimo giorno di servizio moltiplicato per il numero degli anni di servizio riconosciuti, compresi i periodi riscattati. Il Tfr, invece, si applica agli assunti dal 2000 in poi ed è una forma di salario differito che viene accantonato (virtualmente) e rivalutato anno per anno per essere poi versato al lavoratore, al termine dell’attività lavorativa, sempre come liquidazione.

L’importo del Tfr, dunque, è dato dal risultato dell’accantonamento di una specie di quattordicesima mensilità, che viene messa da parte ogni anno dall’amministrazione. Le norme attualmente in vigore, però, prevedono che sia il Tfs che il Tfr non debbano essere più versati contestualmente alla cessazione del servizio. Ma con 12 mesi di ritardo, nel caso dei lavoratori titolari della pensione di vecchiaia, e con 24 mesi di ritardo, nel caso di pensionati anticipati o per quota 100.

Nel caso della pensione di vecchiaia, si tratta di lavoratori che all’atto della cessazione dal servizio vantavano un’età non inferiore a 67 anni e almeno 20 anni di contributi sia per gli uomini che per le donne (si veda l’articolo 23, comma 6, del decreto-legge 201/2011). La pensione anticipata, invece, si matura con un minimo di 42 anni + 10 mesi di contributi se uomini e 41 anni + 10 mesi di contributi se donne (si veda l’articolo 23, comma 10, del decreto-legge 201/2001). Infine, la pensione con quota 100 si viene corrisposta ai lavoratori cessati dal servizio con un’età minima di 62 anni di età e 38 anni di contributi (si veda l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 4/19).

Per mitigare gli effetti di questi ritardi, espressamente previsti dalla legge, il legislatore ha previsto una soluzione-ponte. Che consiste nella possibilità di chiedere un prestito ad una banca, di importo fino a 45 mila euro, fruendo di un tasso agevolato che non dovrebbe superare l’1.5% e dovrebbe essere interamente detraibile dalle tasse.

Il prestito, il cosiddetto anticipo del Tfs /Tfr, conviene soprattutto ai pensionati per quota 100 che devono attendere ancora molto per maturare il diritto al versamento del Tfs/Tfr. Il diritto, infatti, insorge quando il pensionato con quota 100 matura il diritto alla pensione di vecchiaia. E siccome il pensionamento con quota 100 può avvenire anche con 4 anni di anticipo rispetto a tale data, l’interessato potrebbe addirittura dovere attendere 6 anni dal pensionamento per ottenere la somma che gli spetta. Il ritardo dei 24 mesi, infatti, si calcola a partire dalla data in cui l’interessato avrà maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia.

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Tfr, possibile avere l’anticipo ultima modifica: 2020-08-18T09:26:17+02:00 da
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