dall’USR per il Veneto, aggiornamento del 16.9.2015
Sono pervenuti a questo Ufficio quesiti in merito alla possibilità di individuare per la funzione di collaboratore vicario, in presenza dei parametri fissati dall’art. 459 del T.U. n. 297/94, come modificato dall’art. 3 , comma 88, della legge n. 350/2003, un docente di Religione Cattolica o un docente della scuola dell’Infanzia, nei cui confronti disporre l’esonero o il semiesonero previsto dal predetto articolo.
Nel merito si evidenzia che la nota MIUR n.1875 del 3.9.2015 autorizza l’applicazione dell’art. 459 del T.U. 297/94 fino al completamento della fase C del piano di assunzioni previsto dalla legge n. 107/2015.
Pertanto, fino alla conclusione di detta fase, è possibile, per le istituzioni scolastiche, disporre gli esoneri dei collaboratori del dirigente, alle condizioni previste dal citato art. 459, nei confronti di qualsiasi docente facente parte dell’organico dell’istituto e quindi anche nei confronti dei docenti di Religione Cattolica o dell’Infanzia.
Poiché i docenti di Religione Cattolica e i docenti della scuola dell’Infanzia non appartengono alle classi di concorso o tipologie d’insegnamento per le quali sono possibili immissioni in ruolo nella citata fase C, il posto del docente esonerato rimarrà assegnato a personale non di ruolo individuato dall’Ufficio diocesano o, in caso di docente di scuola dell’infanzia, a supplente individuato dalle graduatorie d’istituto.
Si evidenzia infine che il posto corrispondente all’esonero, nelle ipotesi illustrate, dovrà essere detratto dal contingente dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica interessata, che pertanto disporrà, per l’a.s. in corso, di un posto in meno per tale organico.
Si ritiene utile riportare testualmente i parametri previsti dal citato art. 459 come modificato dall’art. 3, comma 88 della legge 350/2003, per disporre l’esonero o il semiesonero del docente vicario (dal comma 2 al comma 5):
“1. ….Omissis….
“2. I docenti di scuola dell’infanzia ed elementare possono ottenere l’esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.
3. I docenti di scuola media , di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi d’istruzione possono ottenere l’esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.
Omissis…..”
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame