di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola, 31.8.2015
In questo periodo dell’anno scolastico in cui si conoscono i risultati dei movimenti annuali dei docenti (Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie), gli stati d’animo degli interessati sono diversi a seconda dell’esito della loro richiesta.
Uno dei movimenti spesso richiesti è l’utilizzazione interprovinciale che non sempre viene concessa, anche in presenza di disponibilità di cattedre, a causa della mancanza dei requisiti per poterla chiedere.
Per esattezza è necessario usare il singolare e parlare di “requisito” e non di “requisiti”, in quanto l’unico requisito richiesto, non sempre considerato dal docente che presenta la relativa domanda, è quello di appartenere a classe di concorso in esubero provinciale.
La normativa è chiara in proposito! Nell’art.2 comma 4 del CCNI sulle Utilizzazioni e AP 2015/16 si chiarisce quanto segue:
Al fine di assicurare un corretto avvio dell’anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell’esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.
E’ utile chiarire in proposito che una classe di concorso risulta in esubero provinciale quando il numero di docenti titolari risulta superiore al numero di cattedre presenti in Organico di Diritto per quella classe di concorso.
In assenza di questa condizione, anche se il docente risulta trasferito d’ufficio, ma nel corso dei movimenti gli esuberi sono stati tutti assorbiti e, conseguentemente la classe di concorso di appartenenza non risulterà più in esubero provinciale per l’anno scolastico successivo, non potrà chiedere utilizzazione interprovinciale.
Tale regola vale per qualsiasi tipologia di posto richiesto, sia comune che sostegno.
Spesso, infatti, il docente che presenta domanda di utilizzazione interprovinciale interpreta erroneamente l’art 2 comma 1 lettera i) che indica tra coloro che possono chiedere utilizzazione “i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione” che si riferisce però esclusivamente alle utilizzazioni nella provincia di titolarità.