Visite fiscali Inps 2017: orari regole e sanzioni

Fiscomania.com, febbraio 2015

– Come avvengono finora le visite fiscali? Quali sono gli orari delle visite fiscali per i lavoratori assenti per malattia? Visita medica di controllo Inps per dipendenti pubblici e privati. Quali documenti deve esibire il lavoratore? Come funziona il certificato di malattia? Come modificare il proprio domicilio di reperibilità? In quali sanzioni può incorrere il dipendente se non si fa trovare alla visita?

Uno dei primi aspetti a cui pensa un lavoratore dipendente in malattia è la possibile visita fiscale a suo carico demandata dal datore di lavoro o dall’Inps. La visita fiscale rappresenta una possibilità offerta ai datori di lavoro per verificare l’effettivo stato di malattia del lavoratore dipendente (sia esso un dipendente pubblico che un lavoratore del settore privato) che abbia presentato nei termini il certificato di malattia telematico.

La vista fiscale rappresenta un controllo effettuato dal medico della mutua, nei confronti di un lavoratore assente per malattia per verificare il suo effettivo stato di salute, come giustificazione all’assenza dal lavoro.

Con il presente contributo andremo ad analizzare le principali regole riguardanti le visite fiscali effettuate dall’Inps nei confronti dei dipendenti sia pubblici che privati, per l’anno 2017.

Prima di entrare nel dettaglio delle visite fiscali, tuttavia, appare opportuno analizzare la disciplina legata ai certificati medici dei lavoratori in malattia.

visite fiscali
Visite fiscali inps – Orari visita fiscale – sanzioni

Malattia del lavoratore e certificato medico

Indice

  • Malattia del lavoratore e certificato medico
  • Indennità di malattia dei lavoratori dipendenti
  • Certificato di malattia telematico
  • Responsabilità per i dati inseriti
  • Visita medica fiscale dell’Inps
  • Orari visite fiscali Inps dipendenti pubblici
  • Orari visite fiscali Inps dipendenti privati
  • Esonero dalla reperibilità per la visita fiscale
  • Assenza del lavoratore alla visita fiscale
  • Assenza ingiustificata alla visita di controllo
  • Modificare indirizzo di reperibilità
  • Sanzioni applicabili
  • Giurisprudenza sull’asseza alla visita fiscale
  • Licenziamento per giusta causa
  • Giusta causa di licenziamento

Nel momento in cui si verifica la malattia del lavoratore dipendente egli è tenuto, fin dal primo giorno, ad effettuare un controllo sanitario presso il proprio medico curante, al fine di farsi rilasciare un apposita certificazione medica per la malattia.

Il rilascio della certificazione per malattia ha una procedura diversa a seconda che la malattia sia di durata pari o inferiore a 10 giorni:

  • Malattia inferiore a 10 giorni – il lavoratore può rivolgersi anche ad un medico curante non appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, o non convenzionato con esso;
  • Malattia superiore ai 10 giorni – il lavoratore deve rivolgersi esclusivamente al medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, per il rilascio della certificazione per malattia.

Il ognuno di questi due casi il medico curante è obbligato ad inviare la certificazione medica all’Inps utilizzando la modalità telematica, secondo le specifiche rilasciate dall’istituto.E’ compito del lavoratore dipendente richiedere al proprio medico il numero di protocolloidentificativo del certificato di malattia trasmesso all’Inps, per fornirlo al proprio datore di lavoro, qualora gli fosse richiesto.L’Inps è tenuta a mettere a disposizione dei datori di lavoro, con modalità telematiche, le certificazioni di malattia ricevute dai medici.Per questo motivo il lavoratore non è più tenuto alla conservazione della documentazione in forma cartacea, a meno che non si tratti di certificati rilasciati da medici non abilitati all’invio telematico (classico caso è quello del pronto soccorso, o dei ricoveri ospedalieri).

Indennità di malattia dei lavoratori dipendenti

Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore dipendente subisce una diminuzione progressiva dello stipendio, in base alle seguenti fasce temporali:

  • Dall’inizio della malattia e fino al nono mese (incluso) la retribuzione sarà del 100%,
  • Dal 10° mese fino ad un anno di assenza la retribuzione sarà del 90%,
  • Dal 13° al 18° mese, la retribuzione sarà pari al 50%.

Certificato di malattia telematico

Il certificato di malattia è l’attestazione, rilasciata dal medico curante o da quelli del Sistema Sanitario Nazionale, con la quale si giustifica l’assenza dal posto di lavoro a causa di una malattia.Sia i lavoratori del settore pubblico che quelli del settore privato in caso di assenza per malattia sono obbligati a presentare il certificato medico di malattia al proprio datore di lavoro. Il lavoratore invece non deve inviare il certificato all’Inps, poiché questo è un compito che spetta al medico che lo ha compilato.Il certificato di malattia deve avere:

  • Generalità del lavoratore;
  • Prognosi dei giorni di malattia;
  • Data e luogo di compilazione;
  • Indicazione della data di inizio o di continuazione della malattia;
  • Firma e timbro del medico;
  • Indirizzo del domicilio del lavoratore nel quale verrà eseguita la visita fiscale.

Il certificato di malattia può essere consultato dal lavoratore attraverso l’apposito PIN Inps per l’accesso al proprio cassetto previdenziale. In alternativa è possibile consultare il numero verde Inps 803.164.Responsabilità per i dati inseriti

Con il messaggio INPS 12.3.2012 n. 4344, si forniscono precisazioni in materia di controllo medico domiciliare in caso di assenza per malattia dei lavoratori.In particolare, si precisa che la responsabilità della correttezza delle informazioni riportate sul certificato di malattia è del lavoratore, il quale deve verificare tutti i dati inseriti dal medico, prendendo in visione una copia cartacea del certificato medesimo.Per l’INPS questa operazione di verifica è molto importante, poiché per beneficiare dell’indennità di malattia occorre fornire ogni elemento utile per poter mettere in condizione i medici di raggiungere il domicilio del lavoratore e accertare l’effettivo stato morboso.Per quanto riguarda le visite richieste a mezzo fax, nel messaggio 4344/2012 l’INPS precisa che le istanze potranno essere accolte con tale modalità solo in caso di interruzioni per problemi tecnici del sistema telematico.Infine, nel messaggio in argomento, si ricorda l’abrogazione delle precedenti modalità informative sull’esito delle visite domiciliari, che avvenivano con una lettera inviata al datore di lavoro; ora, per tale finalità informativa, le aziende hanno a disposizione un’apposita sezione del portale internet istituzionale www.inps.it.Visita medica fiscale dell’Inps

In generale, il datore di lavoro ha la facoltà di attivare la procedura per la richiesta all’Inps di effettuare visite fiscali nei confronti dei lavoratori che dichiarino uno stato di malattia.Tale procedura può essere attivata esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi on-line messi a disposizione dell’Inps sul proprio sito internet (“Servizio richiesta visita medica di controllo“). Il sistema a fine procedura rilascia al richiedente il numero di protocollo relativo alla richiesta, con il quale egli può riconoscere in qualsiasi momento lo stato di avanzamento e l’esito della visita medica.Il medico incaricato di effettuare le visite fiscali presso il domicilio del dipendente assente per malattia, è tenuto ad esaminare il certificato medico rilasciato al lavoratore dal proprio medico curante, che ha preventivamente verificato lo stato di malattia e l’indicazione dei giorni di prognosi.Il medico fiscale a seguito del controllo di tale documentazione e la visita del paziente può, a sua discrezione, prolungare la prognosi al massimo di ulteriori 48 ore, oppure può richiedere al dipendente di sottoporsi ad una ulteriore visita specialistica.
La visita di controllo si conclude con la stesura di un verbale informatico, che viene trasmesso in tempo reale all’Inps e reso accessibile al datore di lavoro che ne ha richiesto la visita.Copia del verbale viene fornita anche al lavoratore. E’ importante ricordare che il datore di lavoro può richiedere simultaneamente all’Inps di effettuare fino a 50 visite fiscali di controllo con un unico invio telematico.Come abbiamo visto, quindi datore di lavoro ha diritto a richiedere all’Inps il servizio di controllo (visite fiscali) sui propri dipendenti sin dal primo giorno di malattia se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.Per giornate non lavorative si intendono sia quelle festive, la domenica, ma anche le giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all’effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse. Questa novità è assai importante, in quanto, mentre in precedenza la visite fiscali potevano essere richieste solo qualche giorno dopo la dichiarazione dello stato di malattia, oggi, essa è attivabile immediatamente sin dal primo giorno di assenza.

Gli orari e le regole delle visite fiscali variano a seconda che il lavoratore sia un dipendente pubblico o privato.

Orari visite fiscali Inps dipendenti pubblici

Quali sono gli orari del controllo Inps? A quali orari bisogna farsi trovare reperibili dal medico Inps? Quali fasce orarie è necessario rispettare? Vediamo di seguito tutti gli orari delle visite fiscali per i dipendenti pubblici.

Il medico fiscale non può arrivare dal lavorare a qualsiasi orario. E’ necessario rispettare alcuni orari di controllo Inps, che variano a seconda del fatto che il lavoratore dipendente appartenga alla categoria dei dipendenti pubblici o dei lavoratori del settore privato.

I dipendenti pubblici, e più in generale i lavoratori statali (insegnanti, dipendenti della P.A., degli enti locali, i militari, vigili del fuoco, Asl, enti locali), che si assentano per malattia hanno l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, inclusi i festivi, con le seguenti fasce orarie.

Orari visite fiscali dipendenti pubblici:

  • E’ prevista la reperibilità al mattino nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 9.00 e le 13.00;
  • E’ prevista la reperibilità al pomeriggio nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 15.00 alle 18.00.

Durante tali orari i lavoratori, dipendenti pubblici in malattia potrebbero ricevere le visite fiscali (dal 2015 i controlli sono effettuati direttamente dall’Inps), e pertanto sono tenuti a farsi trovare presso l’indirizzo comunicato al momento della dichiarazione di inizio malattia.

Orari visite fiscali Inps dipendenti privati

Quali sono gli orari delle visite fiscali per i dipendenti provati?

I lavoratori dipendenti del settore privato che si assentano per malattia hanno l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, inclusi i giorni festivi.

Orari visite fiscali dipendenti privati:

  • E’ prevista la reperibilità al mattino nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 10.00 e le 12.00;
  • E’ prevista la reperibilità nel pomeriggio nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 17.00 alle 19.00.

Durante tali orari i lavoratori in malattia potrebbero ricevere visite fiscali dall’Inps (o da medici Asl), e pertanto sono tenuti a farsi trovare presso l’indirizzo comunicato al momento della dichiarazione di inizio malattia.

Esonero dalla reperibilità per la visita fiscale

In data 22.1.2016 è entrato in vigore il DM 11.1.2016 – attuativo dell’art. 25 del D.Lgs. 14.9.2015 n. 151 – in base al quale i lavoratori subordinati, dipendenti da datori di lavoro privati, sono esentati dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità nel caso in cui l’assenza sia riconducibile a una delle seguenti circostanze:

  • Patologie gravi che richiedono terapie salvavita, purché siano attestate da idonea documentazione, rilasciata da strutture competenti, che indichi la natura della patologia e la terapia da effettuare;
  • Stati patologici sottesi o connessi alle situazioni di invalidità riconosciuta, posto che l’invalidità abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.

Una disposizione simile è già prevista per i lavoratori del settore pubblico dall’art. 2 del DPCM 18.12.2009 n. 206.

Assenza del lavoratore alla visita fiscale

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il lavoratore dipendente risulti essere assente alla visita fiscale di controllo dell’Inps presso il suo domicilio, deve essere a conoscenza della procedura che viene attivata dal medico.

In particolare il medico:

  • Rilascia nella cassetta postale o preferibilmente a una persona presente nell’abitazione del lavoratore, un avviso (c.d. “cartolina“), recante l’invito a presentarsi il giorno (non festivo) successivo alla visita di controllo ambulatoriale, salvo che il lavoratore interessato non decida di riprendere l’attività lavorativa;
  • Comunica l’assenza dalla visita fiscale del lavoratore all’Inps, che a sua volta mette a disposizione questa informazione anche al datore di lavoro che ha richiesto la visita.

Ricordiamo che, se il lavoratore non si presenta neppure alla visita ambulatoriale di controllo, l’Inps ne da immediata comunicazione al datore di lavoro invitando il lavoratore a fornire la propria giustificazione, con un termine massimo di 10 giorni.

Assenza ingiustificata alla visita di controllo

In generale, sono considerati dalla giurisprudenza casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo Inps:

  • Non aver udito il campanello durante il riposo o per altri motivi;
  • Mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono;
  • Non funzionamento del citofono o del campanello;
  • Mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità;
  • Espletamento di incombenze effettuabili in orari diversi.

Modificare indirizzo di reperibilità

Durante il periodo di malattia del lavoratore dipendente può capitare che lo stesso debba o voglia modificare il proprio indirizzo di reperibilità in caso di visita di controllo.

Vediamo come fare.

Prima di tutto è sempre opportuno verificare che il medico curante inserisca nella compilazione del certificato telematico di malattia il vostro effettivo indirizzo ove siete domiciliati.

 Molto spesso infatti può accadere che il medico inserisca nel certificato di malattia l’indirizzo di residenza, mentre voi in quel momento risultate essere domiciliati presso altro indirizzo.

E’ possibile verificare il certificato e l’indirizzo ivi specificato direttamente da questa pagina del sito Inps, inserendo il proprio codice fiscale ed il numero di protocollo del certificato (cosa che consiglio di fare sempre, in quanto può accadere che il medico sbagli la compilazione o che addirittura non inserisca la diagnosi, cioè il tipo di malattia/patologia).

Nel caso in cui l’indirizzo indicato nel certificato non sia corretto,  oppure  ci si dovesse trovare improvvisamente nella condizione di dover cambiare domicilio durante il periodo di malattia, è possibile effettuare la comunicazione di variazione dell’indirizzo di reperibilità all’Inps in diversi modi:

  • Contattare gli operatori del Contact Center INPS al numero verde 803164, i quali sono tenuti ad inoltrare una segnalazione telematica alla sede competente, avendo cura di richiedere il numero di protocollo della segnalazione (che inizia con inps.);
  • Inoltrare in autonomia una mail alla propria sede Inps competente, l’indirizzo ovviamente varia a seconda della sede: medicolegale.nomesede@inps.it (il nome della sede potete trovarlo al sito Inps  inserendo il vostro CAP di residenza);
  • Come ultima alternativa è anche possibile comunicare la variazione di indirizzo di reperibilità tramite fax o raccomandata, avendo cura di inoltrare la comunicazione diversi giorni prima in modo tale da non rischiare che la vostra comunicazione arrivi dopo la visita fiscale, il ché potrebbe costarvi diversi giorni di malattia, entrambe le modalità restano dunque sconsigliate.

Sanzioni applicabili

A quali sanzioni va incontro in caso di mancata visita fiscale? In caso di mancato rispetto dell’obbligo di reperibilità, accertato dai medici Asl o dall’Inps, permette al datore di lavoro di applicare la sanzione disciplinare, ove prevista dal contratto collettivo, ma tale fattispecie non determina la perdita dell’indennità per inabilità temporanea assoluta Inail da parte del lavoratore.

In ogni caso se il dipendente non viene trovato in casa in occasiona del controllo fiscale perde:

  • Il diritto a percepire il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia;
  • Lo stipendio sarà ridotto al 50% per i giorni seguenti.

Il dipendente avrà comunque a disposizione 15 giorni per motivare la propria assenza, presentandosi presso l’ambulatorio Asl di competenza nel giorno e nell’ora indicate dal medico fiscale, al fine di evitare di incorrere nella decurtazione dello stipendio.

Giurisprudenza sull’asseza alla visita fiscale

Vediamo di seguito alcune pronunce interessanti della Cassazione in merito alle conseguenze legate all’assenza reiterata alla visita fiscale di un lavoratore dipendente.

Licenziamento per giusta causa

Assenza reiterata alla visita fiscale (Cass. 2.12.2016 n. 24681)

Il lavoratore assente per malattia che violi ripetutamente l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie che la legge (art. 5 co. 14, L. 638/83) prevede per l’effettuazione delle visite domiciliari di controllo può essere legittimamente licenziato per giusta causa a prescindere dall’effettivo stato di malattia, a meno che non dimostri che l’assenza sia stata determinata dalla necessità di allontanarsi dal suo domicilio.

A tal fine non è sufficiente che il lavoratore, come nel caso di specie, esibisca il certificato medico attestante l’effettuazione di una visita specialistica, ma occorre che dimostri che quest’ultima non poteva essere effettuata in altro orario diverso da quello previsto per le fasce di reperibilità.

Giusta causa di licenziamento

Assenza alle visite domiciliari durante la malattia (Cass. 4.1.2017 n. 64)

Lo stato di malattia della lavoratrice determina l’inefficacia del primo licenziamento per giustificato motivo irrogatole per l’inadeguatezza al ruolo rivestito, ma non impedisce il successivo licenziamento per giusta causa, per essere venuta meno all’obbligo di permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite fiscali.

La giusta causa, infatti, impedendo la prosecuzione del rapporto di lavoro anche solo in via temporanea, prevale sull’esigenza di conservazione del posto di lavoro durante la malattia.

Inoltre, la sanzione del licenziamento può dirsi proporzionata rispetto alla condotta tenuta dalla dipendente, ancora più grave tenuto conto dell’incarico dirigenziale ad essa attribuito.

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Visite fiscali Inps 2017: orari regole e sanzioni ultima modifica: 2017-08-10T03:57:32+02:00 da
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