di Fabrizio De Angelis, La Tecnica della scuola, 16.8.2018
Visite mediche di controllo datoriali e d’ufficio: ambito di applicazione
La normativa del Polo Unico si riferisce espressamente al controllo sugli eventi di “malattia comune” dei lavoratori.
La normativa non riguarda in alcun modo altre fattispecie di assenza dei lavoratori medesimi. Pertanto sono escluse le assenze per:
- malattia figlio
- interdizione anticipata per gravidanza
- inidoneità temporanea a mansione, accertata dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) operante presso le Autorità sanitarie locali o da commissioni di seconda istanza
- accertamento sanitario per incapacità temporanea a testimoniare o per altri scopi connessi con il procedimento giudiziario, ecc..
Visite d’ufficio
Il messaggio 1399 del 29 marzo 2018 dell’INPS chiarisce che:
- il datore di lavoro pubblico non deve più richiedere la visita ambulatoriale nel caso in cui il lavoratore venga trovato assente in occasione dell’accertamento medico legale domiciliare. In tali ipotesi, infatti, l’accertamento ambulatoriale viene disposto d’ufficio al fine di consentire la verifica dell’effettiva sussistenza dello stato morboso.
- le visite mediche di controllo vengono disposte anche d’ufficio dall’Istituto sulla base delle proprie valutazioni effettuate mediante l’ausilio delle procedure informatiche.
Visualizzazione esiti visite
Inoltre, è consentita ai datori di lavoro pubblici, tramite il sito web dell’INPS, la visualizzazione degli esiti sia delle visite richieste tramite Portale sia di quelle d’ufficio eventualmente effettuate nei confronti dei propri dipendenti.
Certificati cartacei
Invece, bisogna sottolineare come il Dlgs 75/2017 non ha cambiato nulla in merito alla gestione della certificazione trasmessa in modalità cartacea, che rimane comunque di competenza delle Pubbliche Amministrazioni interessate.
Pertanto eventuali certificati cartacei di malattia dei lavoratori pubblici non devono essere trasmessi all’INPS, ma unicamente al proprio datore di lavoro pubblico cui competono, per espressa previsione normativa (art. 55-septies, comma 1, del DLgs 165/2001) i controlli circa la loro validità.
Gestione reperibilità e assenza del lavoratore: ecco cosa fare
Il decreto 206 del 17 ottobre 2017, ha confermato le vigenti fasce orarie di reperibilità per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che rimangono fissate nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni lavorativi e festivi.
Il dipendente pubblico, nel nostro caso il lavoratore della scuola, qualora dovesse assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica o altri giustificati motivi), è tenuto ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale provvede a trasmettere l’informazione con ogni possibile sollecitudine all’INPS, utilizzando una delle seguenti modalità:
- inviando un’email alla casella medicolegale.nomesede@inps.it
- inviando specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale di riferimento
- rivolgendosi al Contact center.
Tali modalità si utilizzano anche per i casi in cui il lavoratore abbia necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi.
Documentazione relativa all’assenza del lavoratore a visita medica di controllo domiciliare
La documentazione può essere prodotta all’Inps in occasione della visita medica ambulatoriale (o spedita, se nel frattempo vi è stato il rientro al lavoro) per consentire, se di tipo sanitario, la valutazione tecnica a cura degli Uffici medico legali dell’Istituto.
A tal fine l’INPS ricorda che:
- è di esclusiva competenza dell’amministrazione pubblica di appartenenza la valutazione delle giustificazioni di assenza del dipendente dal domicilio quando tali valutazioni richiedano competenze di tipo amministrativo
- è previsto l’esame delle giustificazioni, da parte dell’Ufficio medico legale dell’INPS territorialmente competente, qualora queste abbiano carattere prettamente sanitario.
Visita medica di controllo ambulatoriale a seguito di assenza da visita medica di controllo domiciliare
L’ufficio medico legale procede alla compilazione dell’apposito modello “Visita medica di controllo ambulatoriale” riguardo alla competenza amministrativa o al giudizio medico legale sulla giustificabilità dell’assenza a visita medica domiciliare.
In particolare il medico incaricato:
- nel caso in cui il lavoratore produca documentazione di tipo amministrativo o produca documentazione di tipo sanitario dal cui esame non si possa concludere per la giustificabilità dell’assenza (ad esempio, nel caso di visita medica o esame specialistico che non rivesta carattere d’urgenza) o non produce alcun documento giustificativo, il medico dovrà valorizzare nel suddetto modello il campo “Competenza amministrativa” e inserire nelle note il rinvio al parere della P.A. di appartenenza, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore
- nel caso in cui il lavoratore produca documenti giustificativi sanitari, il cui esame consente di concludere per la giustificabilità dell’assenza dal domicilio, il medico valorizzerà nel modello il campo “sì” della sezione “Assenza giustificabile” senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore.
Gli Uffici Inps, quindi, trattengono un originale dei pareri di giustificabilità rilasciati.
La copia del modello con relative annotazioni viene rilasciato al lavoratore. Lo stesso lavoratore consegna al proprio datore di lavoro una ulteriore copia del modello.
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Assenza del lavoratore a visita medica di controllo ambulatoriale, invio documentazione da parte del lavoratore
Nel caso in cui il lavoratore provveda a trasmettere i giustificativi a mezzo posta, l’Ufficio medico legale non è tenuto a procedere d’ufficio all’esame degli stessi, ma solo a fronte di esplicita richiesta del datore di lavoro pubblico; l’Ufficio medico legale registra, invece, come di consueto, l’assenza del lavoratore alla visita ambulatoriale.
Si badi bene che sarà comunque il datore di lavoro l’unico soggetto competente a giustificare il lavoratore e può tener conto, ai fini del provvedimento da assumere anche di eventuali altri fatti e atti di cui è a conoscenza.
.Visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale
L’INPS specifica inoltre che non effettua accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale di competenza esclusiva dell’Inail, ai sensi dell’articolo 12 della legge 67/1988.
LEGGI IL MESSAGGIO INTEGRALE INPS
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