di Lara Sardi, Scuola in Forma, 30.10.2023.
Fasce di reperibilità
In primo luogo ricordiamo che il dipendente che si assenta a causa di malattia deve restare a casa ed essere reperibile presso il proprio domicilio o all’indirizzo comunicato alla scuola solo durante le fasce orarie previste dalla legge in vigore, vale a dire le ore in cui possono essere soggetti a visita fiscale: dalle 9-13 e 15-18 per i dipendenti pubblici, 10-12 e 17-19 per quelli privati.
Casi di esonero dalle visite fiscali
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, e quindi i docenti e gli ATA, i casi di esonero dalle visite fiscali sono:
- Malattia legata all’esistenza di una patologia grave che richiede cure salvavita
- Infortunio sul lavoro e malattia professionale
- Menomazione ascritta alle prime 3 categorie della Tabella A allegata al decreto sul riordinamento delle pensioni di guerra
- Patologie che rientrano nella Tabella E dello stesso decreto
- Malattia connessa alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%
- Malattia correlata a un’eventuale invalidità o menomazione del dipendente pari o superiore al 67%.
Casi particolari
Inoltre, vi sono delle malattie che possono esonerare dalle visite fiscali nel caso in cui queste vengano documentate da certificati medici rilasciati dal medico curante o da strutture sanitarie accreditate, previo il parere del medico dell’INPS: ad esempio, l’insufficienza renale o respiratoria acuta anche su base infettiva, le malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso, il trattamento radioterapico e chemioterapico per neoplasie maligne.
Infine, il medico curante può espressamente richiedere l’esonero dalla visita fiscale nei casi i cui ritiene che il paziente non sia in grado di affrontare una visita fiscale per motivi di salute: a tal fine apporrà la sigla “E” sul certificato medico, vale a dire il codice di esclusione dalla visita stessa, correlando il certificato da una breve descrizione che specifica la motivazione dell’esenzione.
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