Orizzonte Scuola, 18.4.2015
Il TAR Lazio ha dato ragione alla FLC CGIL. Con sentenza n. 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015 annulla la C.M. 2/2014 adottata dalla Funzione Pubblica sulle assenze per visite specialistiche e ha affermato che l’Amministrazione non può emanare una circolare ministeriale per cambiare unilateralmente quanto stabilisce e regola il contratto.
I giudici amministrativi – comunica la FLC CGIL – hanno affermato la differenza tra permessi per motivi personali (limitati a pochi giorni) e assenze per malattia, nelle quali rientrano le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti diagnostici. La circolare ministeriale metteva di fatto un limite al diritto dei lavoratori a tutelare la propria salute.
La CM impugnata, affermano i giudici amministrativi “è illegittima” in quanto la materia “trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti”.
Questa decisione del TAR – afferma la FLC CGIL dà forza alla trattativa in corso all’Aran e costringe l’amministrazione a trovare soluzioni condivise con i sindacati in sede negoziale.
La normativa ad oggi è molto complessa, e nelle scuole si sono verificate situazioni di grande disagio, acuite da una interpretazione molto restrittiva della normativa da parte di alcuni Dirigenti Scolastici. Sarebbe quindi il momento di aggiornare la normativa.
TAR Lazio. Senetenza n. 5714 del 17 aprile 2015. Assenze per visite specialistiche
Visite mediche specialistiche: sono assenze per malattia ultima modifica: 2015-04-19T10:23:43+02:00 da