di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola, 27.12.2016
– Una scheda sui permessi spettante in caso di affidamento o adozione nazionale o internazionale.
NORMATIVA
Art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001); Artt. 26, 27, 31 T.U. 151/2001; art. 2, commi 452 e 453, legge Finanziaria per il 2008 in vigore dal 1° gennaio 2008.
CONGEDO DI MATERNITÀ
Adozione nazionale
Il congedo di maternità va goduto nei primi cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all’effettivo ingresso del minore nella famiglia. A tale periodo deve essere aggiunto, per analogia con le madri biologiche, anche il giorno di ingresso del minore nella famiglia dell’interessata. Conseguentemente, il congedo complessivamente riconoscibile in favore delle madri adottive è pari a cinque mesi ed un giorno.
Il congedo spetta per l’intero periodo, anche nell’ipotesi in cui il minore raggiunga la maggiore età durante la fruizione dello stesso.
Adozione internazionale
La lavoratrice dipendente che abbia adottato un minore straniero ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo pari a cinque mesi e un giorno (che corrisponde al giorno di ingresso del minore in Italia), quale che sia l’età del minore all’atto dell’adozione (fino ai 18 anni).
Il congedo è strettamente legato all’effettivo ingresso del minore in Italia e può essere fruito entro i cinque mesi successivi alla data dell’ingresso.
A riguardo fa fede la data dell’autorizzazione all’ingresso ed alla residenza permanente in Italia rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali.
Spetta per l’intero periodo, anche nell’ipotesi in cui il minore raggiunga la maggiore età durante la fruizione dello stesso.
Ferma restando la durata massima complessiva del congedo (5 mesi ed un giorno), la madre adottiva può usufruire di parte del congedo di maternità anche prima dell’ingresso del minore in Italia, e cioè durante il periodo di permanenza all’estero, richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.
La parte residua del congedo di maternità, che non sia stata fruita antecedentemente all’ingresso del minore in Italia, può essere utilizzata, anche in maniera frazionata, entro i cinque mesi dal giorno successivo all’ingresso medesimo.
Se la lavoratrice non riesce a (o non intende) coprire interamente il periodo di permanenza all’estero con il congedo di maternità, ella può sempre ricorrere ai periodi di congedo non indennizzati né retribuiti, previsti dall’art. 26, comma 4, Tu, novellato
La lavoratrice può scegliere di utilizzare il congedo (senza retribuzione né indennità) per il periodo di permanenza all’estero, e riservare tutto il periodo di congedo di maternità per i mesi successivi all’ingresso del bambino in Italia.
CONGEDO DI PATERNITÀ
Il congedo di paternità spetta, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente subordinatamente al verificarsi di una delle condizioni di cui all’art. 28 T.U. (decesso o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo, anche qualora la madre non sia lavoratrice dipendente o sia inoccupata) nonché in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche solo parzialmente.
Il diritto al congedo di paternità spetta al padre richiedente alle medesime condizioni previste per la madre avente diritto.
L’AFFIDAMENTO
La lavoratrice che prende in affidamento un minore ai sensi della legge 184/1983, artt. 2 e ss. ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi entro l’arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all’interessata; entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito dall’interessata in modo continuativo o frazionato. Il congedo spetta a prescindere dall’età del minore all’atto dell’affidamento ed è riconosciuto, pertanto, anche per minori che, all’atto dell’affidamento, abbiano superato i sei anni di età.
Affidamento preadottivo
La lavoratrice ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo pari a cinque mesi a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione.
Il diritto, è riconosciuto anche che se il minore, all’atto dell’adozione, abbia superato i sei anni di età e spetta per l’intero periodo, anche nell’ipotesi in cui durante il congedo lo stesso raggiunga la maggiore età.
La lavoratrice ha diritto al congedo per i primi cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all’effettivo ingresso del minore nella propria famiglia; a tale periodo deve essere aggiunto, per analogia con le madri biologiche, anche il giorno di ingresso del minore nella famiglia dell’interessata. Conseguentemente, il congedo complessivamente riconoscibile in favore delle madri adottive è pari a cinque mesi ed un giorno.
In tale ipotesi, il diritto al congedo ed alla relativa indennità cessano dal giorno successivo all’eventuale provvedimento di revoca dell’affidamento medesimo pronunciato dal Tribunale ai sensi dell’art. 23 della stessa legge 184/1983. Tale circostanza dovrà essere tempestivamente comunicata all’Istituto dalla lavoratrice interessata.
Affidamento non preadottivo
La lavoratrice ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi entro l’arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all’interessata;
Entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito dall’interessata in modo continuativo o frazionato.
Il congedo spetta a prescindere dall’età del minore all’atto dell’affidamento ed è riconosciuto, pertanto, anche per minori che, all’atto dell’affidamento, abbiano superato i sei anni di età.
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