Accesso agli atti della scuola, più trasparenza e velocità nelle risposte: il decreto Semplificazioni cambia la Legge 241/90

di Salvatore Pappalardo,  La Tecnica della scuola, 1.6.2021.

Gilda Venezia

La scuola in quanto istituzione pubblica, realizza un servizio al popolo e trova la sua concretizzazione, nella produzione di documenti amministrativi che in osservanza dell’art. 97 della Costituzione deve organizzare i suoi uffici alla massima trasparenza “in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.

Tali principi costituzionali hanno trovato la loro legittimazione nella Legge 241 del 1990, che da allora ha subìto diverse modifiche e ancora oggi ne continua a ricevere.

Le novità in arrivo

Ora, il Titolo VI di questa legge viene modificato dal decreto Semplificazioni appena approvato. In pratica, da quanto si interpreta, sembrerebbe che i dirigenti scolastici abbiano la possibilità di accelerare i tempi di risposta ai quesiti posti dai cittadini.

In questa prospettiva, il decreto Semplificazioni al fine di rendere più attuali le norme in materia di “procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” dedica tutto il titolo VI e nell’introdurre delle modifiche sembrerebbe che i dirigenti scolastici abbiano la facoltà di individuare  un dipendente  per accelerare i tempi di risposta alle richieste di accesso agli atti.

Inoltre, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione, viene resa pubblica l’indicazione del soggetto o dell’unità organizzativa a cui é attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi.

Infine, vengono accorciati i tempi relativamente all’annullamento d’ufficio: da 18 mesi a 12 mesi.

Come cambia la norma

Pertanto, il decreto Semplificazioni, al fine di rendere più attuali le norme in materia di “procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, dedica tutto il titolo VI all’argomento e introduce le seguenti modifiche.

  • All’art. 2 comma 9 bis primo periodo: sostituisce l’articolo determinativo “il” con l’articolo indeterminativo “un”.
  • All’art. 2 comma 9 bis terzo periodo dopo le parole “l’indicazione del soggetto” introduce le parole dell’unità organizzativa.
  • All’art. 2 il comma 9 ter è così modificato: dopo la parola 9 bis “d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.”.
  • All’art. 21 nonies è modificato il termine da diciotto mesi a dodici mesi.

A seguire le modifiche testuali

L. 241/1990 Testo precedente Modifiche proposte dal decreto semplificazioni
L’art. 2 C. 9-bis. L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia L’organo di governo individua un soggetto nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia”
c. 9 bis terzo periodo “Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter”. “Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione é pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto o dell’unità organizzativa”; a cui é attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter”
comma 9-ter “Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”. Comma 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”
Art. 21-nonies. (Annullamento d’ufficio) 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. la parola “diciotto” è sostituita dalla seguente: “dodici”

.

.

.

.

.

 

 

Accesso agli atti della scuola, più trasparenza e velocità nelle risposte: il decreto Semplificazioni cambia la Legge 241/90 ultima modifica: 2021-06-02T05:00:27+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl