di Rosalba Sblendorio, Reti di Giustizia, 21.1.2020
Non basta attribuire a ciascun alunno disabile un numero di ore di sostegno corrispondente a quanto proposto per ogni alunno dal GLOH (gruppo di lavoro operativo per l’integrazione) – dalla cui proposta, tra l’altro, non ci si può discostare (Cons. St., VI, 6 giugno 2017 n. 2698) – atteso che è necessario anche garantire a detto alunno «il tipo (e, quindi, il docente) di sostegno commisurato alla particolare disabilità accertata».
Questo è quanto ha ribadito il Tar Lazio con sentenza n. 14023 de 6 dicembre 2019.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all’esame dei Giudici amministrativi.
I fatti di causa.
La ricorrente è esercente la potestà genitoriale sul figlio minore che frequenta la scuola dell’infanzia. L’alunno è affetto da “Sindrome di Smith-Magenis con Ritardo psicomotorio (F 83) e Disprassia Verbale (F 80)”, come risulta dalla certificazione medica e dai verbali con cui la Commissione medica ha riconosciuto il minore come soggetto portatore di grave handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992. È accaduto che, il competente gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica non ha redatto, per l’anno scolastico in corso, il Piano Educativo Individualizzato. Tale mancanza, per il tipo di disabilità di cui è affetto l’alunno, non consente a quest’ultimo l’apprendimento. Infatti, la ricorrente sostiene che il figlio necessita dell’ausilio di un docente di sostegno che lo segua per tutta la durata della frequenza scolastica.
In buona sostanza, a parere della madre dell’alunno, la presenza di un insegnante di sostegno specializzato deve essere con rapporto 1:1 per garantire un’adeguata integrazione scolastica. La ricorrente, inoltre, fa rilevare che tale esigenza è stata evidenziata anche nel verbale GLHO redatto per il precedente anno. Per tale motivo, la madre del minore ha impugnato il provvedimento dell’amministrazione scolastica con cui ha attribuito al figlio un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore (13 ore settimanali).
Così il caso è giunto dinanzi al Tar.
Ripercorriamo l’iter logico-giuridico seguito da quest’ultima autorità giudiziaria.
La decisione del Tar.
Innanzitutto, i Giudici amministrativi ribadiscono che il «il diritto all’istruzione del disabile, quale sancito dall’art. 38, comma 3, Cost., e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale». Per tale motivo, secondo il Tar, il legislatore e l’amministrazione, al fine di garantire la tutela di detto diritto, devono adottare una serie di misure dirette a favorire l’integrazione scolastica dell’alunno disabile. Queste misure, in presenza di accertata situazione di gravità dell’handicap, si traducono nella determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza. In questo modo, all’alunno disabile, si consente:
- lo sviluppo delle potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni;
- il raggiungimento della massima autonomia possibile.
Con l’ovvia conseguenza che sarà «illegittima la condotta dell’istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie» (Tar Lazio, n. 2609/2018).
Ma vi è di più.
A parere dei Giudici amministrativi – come già ribadito in altre pronunce -,«l’amministrazione scolastica non può rendere prive di effetti concreti, sul piano del sostegno, le statuizioni operate dall’organo collegiale competente a stabilire la gravità dell’handicap e a predisporre il piano individuale di intervento a sostegno del minore in una situazione di handicap riconosciuto come grave». Essa non potrebbe, farlo, neanche in caso di carenza di risorse economiche. E ciò in considerazione del fatto che detta insufficienza fondi non può rilevare a tal punto da limitare il diritto al sostegno e sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione (cfr. Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3393).
Ne consegue che, il dirigente scolastico, preposto a emettere il provvedimento finale in materia, sarà tenuto ad attribuire a ciascun alunno disabile:
- da un lato, un numero di ore di sostegno corrispondente a quanto proposto per ogni alunno dal GLOH (da cui non si può discostare: cfr. Cons. St., VI, 6 giugno 2017 n. 2698);
- dall’altro, il tipo (e, quindi, il docente) di sostegno commisurato alla particolare disabilità accertata in capo all’alunno stesso (Cons. St., n. 758/2018).
Nel caso di specie, nonostante l’accertata situazione di gravità di disabilità dell’alunno minore, tale provvedimento non è stato adottato.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar ha ritenuto fondato il ricorso; ha, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato; ha ordinato all’amministrazione scolastica di garantire la presenza dell’insegnante di sostegno e di specializzazione nella misura richiesta.
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