di Paolo Pizzo Orizzonte Scuola, 16.10.2015.
Sesto appuntamento con lo speciale di Orizzonte scuola che tratterà tutte le assenze del personale e che ha l’obiettivo di offrire utili indicazioni a tutti i lavoratori della scuola e in particolare alle segreterie scolastiche deputate ad emanare i relativi decreti di assenza.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Ai sensi dell’art. 15/7 del CCNL comparto Scuola “Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”.
È il caso dell’ aspettativa per ricongiungimento al coniuge che lavora all’estero (Legge “Signorello”).
La legge 11 febbraio 1980, n. 26 disciplina il collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all’estero.
Tutto il personale della scuola, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
La precisa formulazione della Legge, individua la fattispecie legittimante la concessione dell’aspettativa nella circostanza che il coniuge del lavoratore presti servizio all’estero.
Il chiaro riferimento al solo “coniuge che presti servizio all’estero” consente di escludere che l’aspettativa di cui si tratta possa essere riconosciuta anche nel caso della “convivenza”.
L’unico riferimento è pertanto la sola legge sopra richiamata non avendo il CCNL Scuola modificato o integrato la stessa.
DURATA DELL’ASPETTATIVA ED EVENTUALE REVOCA DELLA STESSA
L’aspettativa può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Può quindi durare per tutto il periodo di servizio all’estero dell’altro coniuge e non ha un limite legale di durata. Il collocamento in aspettativa spetta anche al dipendente il cui coniuge presti servizio all’estero per conto di soggetti non statali. La richiesta non è subordinata al superamento dell’anno di prova.
Inoltre, dal momento che il periodo di aspettativa è subordinato al tempo in cui il coniuge presti servizio all’estero, tale periodo non deve necessariamente durare per l’intero anno scolastico ma può essere anche frazionato. Tra un periodo e un altro di aspettativa bisogna però riprodurre nuovamente domanda documentata.
Non esiste per legge un limite di tempo entro cui il dirigente debba concedere l’aspettativa richiesta.
Per analogia con l’aspettativa per motivi di famiglia, si ritiene che non debbano comunque passare 30 gg. dalla richiesta.
L’aspettativa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa. Le esigenze di servizio che ne dovessero impedire il prosieguo, dovranno ovviamente essere motivate e comunicate per iscritto.
L’aspettativa si interrompe altresì se vengono meno i presupposti per cui è stata concessa.
RETRIBUZIONE E PROGRESSIONE DI CARRIERA
L’impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Ai lavoratori è data facoltà di procedere al riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione dell’aspettativa medesima che non siano coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.
L’impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
Qualora l’aspettativa si protragga oltre un anno, l’amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l’impiegato che cessa dall’aspettativa occupa – ove non vi siano vacanze disponibili – un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.
ASPETTATIVA E ALTRO LAVORO
L’aspettativa in parola non fa venire meno il dovere di esclusività del rapporto di lavoro del dipendente pubblico.
Pertanto, anche chi fruisce dell’aspettativa non retribuita è soggetto al regime delle incompatibilità che vincolano i pubblici dipendenti, che sono regolate dall´art. 60 del TU 3/1957, nonché l´art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e, per i docenti, l´art. 508 del D.Lgs. 297/1994.
Aspettativa dei dipendenti della Scuola il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all’estero (Legge “Signorello”) ultima modifica: 2015-10-16T21:27:43+02:00 da