lentepubblica.it, 28.10.2015.
ll Decreto Legislativo 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell’articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 183/2014 (c.d. Jobs act), contiene molte novità riguardanti i congedi parentali, vale a dire la tutela della maternità e la paternità, andando a modificare il Testo Unico sulla maternità e paternità (decreto legislativo n. 151/2001).
Con la Circolare n. 139 del 17/07/2015 l’INPS fornisce le istruzioni applicative del D.L.vo 80/2015 in ordine alla modifica degli artt. 32, 34 e 36 del T.U. maternità / paternità in materia di estensione dei limiti di fruizione ed indennizzo del congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti.
All’art. 32 del T.U. è previsto che “per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo”.
In attuazione del nuovo T.U., l’INPS fa presente che, in via sperimentale, le nuove disposizioni riguardanti la fruizione dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio, trovano applicazione, per il solo anno 2015, per il periodo dal 25/06 al 31/12/2015.
Il Decreto legislativo 14/9/2015 n. 148, pubblicato nella GU Serie Generale n.221 del 23-9-2015 – Suppl. Ordinario n. 53 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” entrato in vigore il 24 settembre scorso e all’art. 43, comma 2, così recita:
“2. I benefici di cui agli articoli da 2 a 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 27 del predetto decreto legislativo“.
Questo significa che vengono messe a regime e rese strutturali tutte le modifiche per le quali, inizialmente, c’era la copertura solo fino al 31 dicembre 2015.
Riepiloghiamo di seguito le principali novità:
Parto prematuro
La nuova lettera d) dell’articolo 16, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 prevede che qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, le giornate antecedenti l’inizio del congedo obbligatorio (ricalcolato in base al parto effettivo) si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei due periodi superi il limite complessivo di cinque mesi.
Estensione del congedo parentale
Il congedo parentale (c.d. astensione facoltativa) potrà essere richiesto fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino (nuovo articolo 32, comma 1), lì dove la precedente norma prevedeva la soglia dell’ottavo anno. La durata complessiva del congedo (3 anni) resta comunque invariata.
Congedo di paternità
La fruizione del congedo di paternità, al ricorrere delle condizioni di impossibilità della madre previste per legge, viene estesa anche al caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma.
Congedo parentale ad ore
La scelta tra fruizione giornaliera o oraria del congedo parentale è ora consentita al lavoratore, anche in mancanza di una specifica disciplina dettata dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello (nuovo articolo 32, comma 1 ter).
Riduzione dei tempi di preavviso per il congedo parentale
Sono ridotti i tempi di comunicazione per la scelta della modalità di fruizione del congedo parentale: il datore di lavoro dovrà essere informato con un preavviso di almeno cinque giorni (non più quindici), ridotti a due qualora si richieda la fruizione ad ore (nuovo articolo 32, comma 3) fermo restando che per i dipendenti della scuola quanto previsto dall’art. 12 c. 8 del CCNL 29/11/2007.
Indennità di maternità
Sintetizzando le disposizioni previste per il Comparto Scuola dal CCNL agli artt. 12 e 19 nonché dalle nuove disposizioni normative:
Periodi |
Misura indennità |
Primi 30 g fruiti entro i 12 anni di vita | 100% della retribuzione |
Ulteriori cinque mesi fruiti entro i 6 anni di vita | 30% della retribuzione |
Periodi fruiti entro il sesto anno di vita non superiori a sei mesi complessivi tra i genitori |
30% della retribuzione |
Periodi fruiti dal sesto all’ottavo anno di vita del bambino o periodi ulteriori rispetto al punto che precede | 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria |
Periodi fruiti tra gli otto e i dodici anni di vita |
nessuna indennità |
Sospensione del congedo di maternità
È possibile sospendere il congedo di maternità in caso di ricovero del bambino, a condizione che la lavoratrice presenti un certificato medico che attesti l’idoneità alla ripresa dell’attività (articolo 16 bis).
Licenziamento per colpa grave
L’indennità di maternità è corrisposta anche alle lavoratrici licenziate per colpa grave integrante giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro (nuovo articolo 24, comma 1).
Figli disabili
Anche l’arco temporale entro il quale i genitori possono fruire dei 3 anni di prolungamento del congedo parentale per assistere il figlio disabile viene esteso dagli 8 ai 12 anni di vita del bambino.
Genitori adottivi
Estensione delle tutele predisposte per i genitori naturali anche ai genitori adottivi.
Tra le varie novità previste in caso di adozioni internazionali, è introdotta anche:
- la possibilità per il padre di richiedere un congedo non retribuito sebbene la madre non sia lavoratrice (nuovo articolo 31, comma 2), in modo che entrambi possano partecipare pienamente a tutte le fasi della procedura di adozione, anche quelle che si svolgono all’estero;
- la non obbligatorietà di lavoro notturno, che è estesa anche alle madri o padri adottivi o affidatari duranti i primi di tre anni di ingresso del bambino nella famiglia (nuovo articolo 53, comma 2, lettera 1 bis).
Violenza di genere
Le dipendenti inserite nei percorsi di protezione per episodi di violenza di genere, debitamente certificati dai Servizi Sociali del Comune di residenza o dai Centri Antiviolenza o dalle Case Rifugio, possono fruire di un congedo della durata massima di 3 mesi. Il periodo di congedo è indennizzato in misura pari all’ultima retribuzione, coperto da contribuzione figurativa, computato ai fini dell’anzianità di servizio ed utile alla maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del TFR.
Detto congedo può essere fruito anche su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero e deve essere richiesto alla propria funzione di Gestione con un preavviso di 7 giorni.
La dipendente che si trovi nelle condizioni di poter fruire del congedo ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, ove vi sia disponibilità in organico. A richiesta dell’interessata, il rapporto di lavoro a tempo parziale sarà nuovamente trasformato in tempo pieno.