dall’Inps, agosto 2017
L’articolo 4, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92 ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.L’articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017.
Possono accedere al beneficio i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall’adozione e affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013.Per quanto riguarda i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiarito che il Ministro per la pubblica amministrazione dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato. Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.Ai padri lavoratori dipendenti spettano due giorni, anche non continuativi, per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2017.Il congedo facoltativo del padre di uno o due giorni, anche continuativi, è invece condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni di congedo maternità. I giorni fruiti dal padre anticipano quindi il termine finale del congedo di maternità della madre.Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio, indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di uno o due giorni. Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.Il congedo facoltativo non è stato prorogato per l’anno 2017. Pertanto potrà essere fruito esclusivamente per nascite, adozioni o affidamenti avvenuti fino al 31 dicembre 2016.
QUANTO SPETTA
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Domanda
REQUISITI
Il padre deve essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente.
QUANDO FARE DOMANDA
Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.
COME FARE DOMANDA
Nei casi di pagamento a conguaglio (articolo 3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012), per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione.Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si presenta online all’Ente attraverso il servizio dedicato. Il menu interno al servizio si articola nelle seguenti voci:
- Informazioni, pagina che descrive le prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratori;
- Manuali, pagina dalla quale è possibile consultare e scaricare i manuali d’uso della funzionalità di “acquisizione domanda” disponibili per ogni categoria di lavoratore;
- Acquisizione domanda, funzionalità che consente la compilazione e l’invio della domanda per le diverse categorie di lavoratori;
- Annullamento domande, funzionalità che permette di annullare la domanda inserita;
- Consultazione domande, funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate all’INPS.
In alternativa, si può fare la domanda tramite: Contact center al numero 803 156 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Ulteriori approfondimenti sono disponibili nella circolare INPS 14 marzo 2013 n. 40.
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