Contratto e legge 107, cosa cambia

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di Katjuscia Pitino, Orizzonte Scuola, 16.2.2018

– Dal PTOF, al potenziamento, al bonus merito e i premi individuali per i docenti –

La legge 107/2015 è entrata nel contratto collettivo della scuola, molti dispositivi introdotti dalla cosiddetta Buona scuola, sono stati assimilati nel nuovo testo contrattuale, ora si dovranno attendere gli effetti prodotti sull’organizzazione del lavoro e sul sistema dei ruoli e dei compiti assegnati a ciascun componente della comunità educante, espressione quest’ultima, ripresa nell’art.24 del nuovo CCNL e direttamente tratta dal T.U. D.Lgs. 297 del 1994.

Il PTOF nel contratto

Secondo l’art. 24 dell’ipotesi contrattuale, la progettazione educativa e didattica è definita con il piano triennale dell’offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti ai sensi dell’ art.3 del D.P.R. n. 275 del 1999.

Il PTOF si realizza mediante l’organico dell’autonomia costituito ai sensi dell’art.1 comma 63 della Legge 107. Le professionalità della scuola, cioè i docenti, partecipano all’attuazione del piano triennale tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo (art.26 del CCNL).

Le attività dei docenti: insegnamento, potenziamento o attività organizzative

Le attività dei docenti stabilite nell’art.28 del nuovo CCNL definiscono la possibilità di rimodulazione dell’orario di insegnamento tradizionale dei docenti di cui all’art.28 comma 5 del CCNL 29/11/2007, introducendo l’opportunità di destinare tale orario parzialmente o integralmente per lo svolgimento di attività di potenziamento o attività organizzative rientranti nell’art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001, nonché quelle di cui all’art.1, comma 83, della Legge n.107 del 2015, ferma restando la prioritaria copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici.

Il potenziamento dell’offerta formativa e le altre attività necessarie alla realizzazione del PTOF

In siffatto modo non sarà più possibile tralasciare nel piano triennale dell’offerta formativa le attività di potenziamento per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7 art.1 della Legge 107. Il nuovo contratto, attraverso l’art.28, prefigura una strutturazione predeterminata del potenziamento dell’offerta formativa, destinando le eventuali ore non programmate nel PTOF alle supplenze e non in via ordinaria come accade oggi in molte realtà scolastiche. Le sostituzioni dei colleghi assenti sono state preponderanti rispetto al potenziamento dell’offerta formativa.

Secondo le nuove disposizioni contrattuali, il potenziamento dell’offerta formativa allarga il raggio di azione comprendendo infatti, secondo l’art.28 comma 3, anche attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione, previste dal piano triennale dell’offerta formativa. In un unico blocco sono raccolte tutte le attività speculari alla realizzazione del PTOF, tali attività sono «ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n.107». Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di insegnamento.

Il piano triennale dell’offerta formativa non esprimerà solo l’identità culturale e progettuale della scuola, ma dovrà farsi carico anche dell’utilizzazione del personale docente, in rapporto agli obiettivi prefissati dall’istituzione scolastica e al ruolo rivestito per il loro raggiungimento da ciascun componente della comunità educante. Come sottolineato nell’art.24 del CCNL la progettazione educativa e didattica è definita nel PTOF nel rispetto della libertà di insegnamento.

Come previsto dall’art.22 del nuovo CCNL, l’articolazione dell’orario di lavoro dei docenti sarà oggetto di confronto sindacale. Le decisioni assunte in sede di contrattazione integrativa diventano quindi fondamentali, a garanzia e a tutela dei diritti dei lavoratori.

Il bonus per il merito

In ultimo, una riflessione spetta al bonus per il merito dei docenti, la contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica avrà come oggetto anche i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015; (art.22 comma 4 lett.c4 del CCNL).

Differenziazione premi individuali art.20 del CCNL

Riguardo alla differenziazione dei premi individuali si rinvia all’articolo 20 del CCNL, per il personale che consegue valutazioni elevate, i premi individuali potranno essere maggiorati, la misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente.

Per le scuole resta fermo quanto previsto dall’art.74, comma 4 del d.lgs. n. 150 del 2009 e di conseguenza diventa sostanziale il DPCM del 26 gennaio 2011 che ha determinato i limiti e le modalità applicative delle disposizioni del Titolo II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per il personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale nonché per i tecnologi e i ricercatori degli enti di ricerca. In questo senso sarà importante per le scuole la definizione dei ciclo di gestione della performance di cui all’art.4 del decreto del 2011, punto di riferimento per dare attuazione all’art.20 de CCNL.

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Contratto e legge 107, cosa cambia ultima modifica: 2018-02-18T05:08:29+01:00 da
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