di Lalla, Orizzonte Scuola, 22.10.2015.
Il personale docente e ATA, assunto a tempo indeterminato e determinato (quest’ultimo anche se per “supplenza breve”) ha diritto ad assentarsi dal lavoro nel giorno in cui dona gratuitamente il sangue (il permesso non è retribuito nel caso di donazione a titolo oneroso), senza alcuna decurtazione della retribuzione (durante l’assenza si maturano la tredicesima mensilità e il TFR).
L’assenza del personale si considera “servizio a tutti gli effetti”, pertanto il dipendente che fruisce del permesso non è soggetto al recupero delle ore lavorative non prestate né ha l’onere di trovarsi i sostituiti per quel giorno.
Il giorno di assenza sarà utile ai fini del computo dei 180 giorni dell’anno di prova/formazione per i docenti neoimmessi in ruolo o comunque in anno di prova.
Nel caso un docente fruisca del permesso in una giornata in cui sia stato calendarizzato un incontro collegiale, il permesso si intende “per tutta la giornata” in quanto la giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l’operazione di prelievo del sangue.
Affinché il permesso sia retribuito, la donazione del sangue deve essere gratuita e il prelievo dev’essere effettuato presso Centri autorizzati (Centro di raccolta fisso o mobile oppure presso un Centro trasfusionale, oppure presso un Centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità).
Certificazione del permesso
Il Dirigente scolastico non ha nessuna discrezionalità nel concedere il permesso.
Il dipendente dovrà farsi rilasciare, dal medico che ha effettuato il prelievo, un certificato, che presenterà a scuola, su carta intestata del centro (ricordiamo che la struttura sanitaria dev’essere autorizzata dal Ministero della Sanità) presso il quale è stato effettuato il prelievo a titolo gratuito dal quale risultino i dati anagrafici del donatore, gli estremi di un documento di riconoscimento, data e ora del prelievo, quantitativo prelevato (almeno 250 grammi).
Nel caso venga riscontrata la non idoneità alla donazione il permesso viene corrisposto limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità:
Nel caso in cui il lavoratore si sia recato al centro per donare il proprio sangue e la donazione, per motivi di ordine sanitario, non abbia potuto essere effettuata, o sia stata effettuata solo parzialmente, il medico addetto al prelievo dovrà rilasciare al lavoratore un certificato, con l’indicazione del giorno e dell’ora, in cui si attesta la mancata o parziale donazione.
In quest’ipotesi (inidoneità alla donazione) la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti è garantita limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure.
La normativa
Il diritto al riposo per chi dona il sangue è regolato dalla Legge n. 584 del 13 luglio 1967, art. 1; dal D.M. del 8 aprile 1968; dalla Legge n. 107 del 4 maggio 1990, art. 13; per l’accredito dei contributi figurativi, dall’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.