Legge di bilancio: interventi relativi alla riduzione del numero di alunni per classe

Gilda VeneziaObiettivo scuola, 3.1.2022.

Gilda Venezia

La legge di bilancio 2022 (commi 344-347) prevede la possibilità di derogare, a determinate condizioni, al numero minimo di alunni per classe, al fine di favorire l’efficace fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati e di contrastare la dispersione scolastica.

Le previsioni riguardano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado.

L’art. 64, comma 1, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) ha disposto il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti attraverso l’incremento graduale del rapporto alunni/docente, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei, tenendo anche conto delle esigenze degli alunni diversamente abili. Per la realizzazione di tale finalità è stata prevista la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure e la conseguente adozione di regolamenti recanti la revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi, nonché di quelli relativi alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA.

Il DPR 81/2009 che, in materia di numero di alunni per classe, ha disposto, per quanto qui interessa, come segue:



Rispetto al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto per ciascun tipo e grado di scuola, l’art. 4 del DPR 81/2009 consente di derogare, in misura non superiore al 10%, al fine di dare stabilità alla previsione delle classi.

Inoltre, è previsto che nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito.

Successivamente, la Legge 107/2015 ha disposto che il dirigente scolastico, nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni per classe rispetto a quanto previsto dal DPR 81/2009, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.

Deroghe specifiche, applicabili alle istituzioni scolastiche situate nelle aree colpite dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 24 agosto 2016, sono state previste, dall’a.s. 2016/2017 e fino all’a.s. 2021/2022 compreso, dall’art. 18-bis del D.L. 189/2016 (L. 229/2016), come modificato, da ultimo, dall’art. 9-decies del D.L. 123/2019 (L. 156/2019).

COSA PREVEDE LA LEGGE DI BILANCIO 2022

In particolare, la legge di bilancio 2022 dispone che, al fine di favorire l’efficace fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell’istruzione è autorizzato a istituire, nelle scuole caratterizzate da determinati valori degli indici di

status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica, classi in deroga alle dimensioni previste dal DPR 81/2009.
La deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto del Ministro dell’Istruzione, e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, la relazione tecnica precisa che le risorse che saranno disponibili a regime per tale intervento sono quelle liberate dall’andamento decrescente della popolazione residente in età scolare, derivante dal calo delle nascite. Ciò consentirà, ad invarianza di organico complessivo di personale docente e ATA, di costituire classi più piccole.

Precisa, inoltre, che le disposizioni non comportano maggiori spese per il funzionamento delle scuole, né maggiori spese di edilizia scolastica, in quanto si prevede, ad esempio, che la riduzione opererà solo nelle scuole che dispongono già delle aule necessarie.

La disciplina attuativa deve essere definita con decreti del Ministro dell’istruzione da adottare annualmente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il mese di febbraio precedente all’a.s. di riferimento. In sede di prima attuazione, il decreto deve essere adottato entro il mese di marzo 2022.

In particolare, il decreto deve definire:

  • gli indicatori di status sociale, economico, culturale e di dispersione scolastica da utilizzare per individuare le scuole beneficiarie della deroga;
  • le soglie degli indicatori al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
  • i parametri da utilizzare per la costituzione – in deroga – delle classi, escluse le pluriclassi;
  • la quota massima di personale docente da destinare alle classi costituite in deroga e, conseguentemente, il numero di tali classi.

L’attuazione di quanto previsto dai decreti interministeriali è rimessa agli Uffici scolastici regionali.
Infine, si prevede che, entro il termine dell’a.s. 2024/2025, il Ministero dell’istruzione effettui una valutazione dell’impatto che le previsioni sopra indicate hanno determinato sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Legge di bilancio: interventi relativi alla riduzione del numero di alunni per classe ultima modifica: 2022-01-04T08:54:33+01:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl