di Andrea Alberto Moramarco, Il Sole 24 Ore, 9.10.2019
– Una volta che il piano educativo individualizzato del minore disabile abbia fissato il numero di ore ritenute necessarie per il sostegno, l’amministrazione scolastica non può assegnare un monte ore inferiore, non sussistendo in tal caso alcun potere discrezionale. La mancata assegnazione delle ore di sostengo corrispondenti al piano individuale contrasta cioè con il diritto fondamentale del minore che versa in una situazione di handicap ad una pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico. Una tale evenienza integra una discriminazione indiretta posta in essere dalla pubblica amministrazione, la cui repressione spetta al giudice ordinario. Ad affermarlo sono le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 25101, depositata ieri.
Il caso
Protagonista suo malgrado della vicenda è un bambino iscritto alla scuola di infanzia presso un istituto comprensivo di un comune siciliano, affetto da disturbo dello spettro autistico, patologia in ragione della quale egli aveva diritto all’assegnazione di un assistente alla comunicazione per 22 ore settimanali. Il Comune però, contravvenendo a quanto previsto dal piano dinamico funzionale del minore, disponeva l’assistenza nei suoi confronti per un massimo di 10 ore settimanali. Il padre dell’alunno si rivolgeva così al giudice ordinario con il ricorso previsto dalla legge 67/2006, “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”, chiedendo che fosse ordinata la cessazione della discriminazione posta in essere nei confronti del figlio.
Il Tribunale accoglieva la richiesta in via cautelare ritenendo che la mancata dotazione di un insegnate di sostegno per tutte le ore previste dal piano dinamico funzionale integrasse a tutti gli effetti una discriminazione indiretta. In particolare, la condotta discriminatoria consisteva nell’aver messo il bambino in condizione di svantaggio rispetto agli altri alunni, non essendo la contrazione delle ore giustificata dalla «corrispondente contrazione dell’offerta formativa riservata agli altri alunni normodotati».
La decisione
La questione arriva subito all’attenzione delle Sezioni unite, chiamate in causa dal Comune per rispondere sul problema della giurisdizione. Per l’ente locale, infatti, la decisione sulla vicenda dovrebbe spettare al giudice amministrativo, organo deputato a dirimere i contrasti relativi ai procedimenti per l’attribuzione delle ore di sostegno. La Cassazione non condivide però questa tesi e, riesaminando i precedenti interventi giurisprudenziali sul punto, afferma la giurisdizione del giudice ordinario.
Il Collegio ricorda, infatti, che l’amministrazione scolastica non ha alcun potere discrezionale di ridurre l’entità delle ore di sostegno assegnate a ciascun alunno, e «ciò anche nella scuola di infanzia, pur non facente parte della scuola dell’obbligo». Pertanto, sottolineano i giudici di legittimità, «la condotta dell’amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico», la quale concretizza una discriminazione indiretta, «la cui repressione spetta al giudice ordinario». Va ribadito, pertanto, chiosa la Suprema corte, che al giudice amministrativo sono devolute le questioni afferenti la fase che precede la redazione del piano individualizzato, mentre le controversie che si inseriscono nelle fasi successive, ove cioè si lamenti una condotta discriminatoria dell’amministrazione scolastica, sono di competenza del giudice ordinario.
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Minori disabili, l’amministrazione scolastica non può diminuire le ore di sostegno già stabilite ultima modifica: 2019-10-09T06:26:21+02:00 da