Come è noto, il comma 2, lettera c) dell’articolo 11 del decreto legislativo 297/1994, così come novellato dal comma 129 della legge 107/2015, prevede che a far parte del nuovo Comitato di valutazione sia anche un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
Va ricordato che lo stesso comma 129 dispone la nuova procedura vada attivata dall’inizio dell’anno scolastico 2015/2016. Conseguentemente, è necessario che tutte le procedure di scelta e di designazione dei componenti del nuovo Comitato avvengano nella fase iniziale dell’anno scolastico.
L’urgenza di intervento riguarda anche l’individuazione del componente esterno come competenza dell’Amministrazione scolastica che agisce tramite gli Uffici scolastici regionali.
In una logica di sistema, si rende opportuna, pertanto, la determinazione di una linea operativa comune per tutti Uffici scolastici, pur salvaguardando eventuali specificità di intervento locale, a cominciare dall’individuazione di un target di riferimento,
A tal proposito, si ritiene che, all’interno delle tre tipologie individuate dalla norma (docenti, dirigenti scolastici, dirigenti tecnici), nell’ambito di una procedura di rapida attuazione, la scelta potrebbe ricadere preferibilmente tra i dirigenti scolastici, evitando di coinvolgere i DDSS con incarico di reggenza, che sono già fortemente impegnati nella gestione di due o più istituzioni scolastiche, e comprendendo, se necessario, anche il personale collocato in quiescenza da non più di tre anni.
Il conferimento dell’incarico non potrà prescindere dall’acquisizione della dichiarazione di incompatibilità di cui comma 81 della legge 107/2015.
Nota Miur n. 2401 del 2.11.2015. Componente esterno Comitato di Valutazione. ultima modifica: 2015-11-17T05:36:19+01:00 da