Nuovo Decreto sull’inclusione scolastica: scheda di lettura

di Valeria Raglianti, Gilda degli insegnanti di Pisa, 13.6.2019 

– Il 20 maggio scorso il CdM ha varato uno schema di decreto correttivo del D.Lgs 66/17 che aveva come oggetto “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1,  commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107″. Ora il Decreto deve passare al vaglio delle commissioni parlamentari e degli organi consultivi.
Riportiamo di seguito una scheda di lettura della Collega Valeria Raglianti, Responsabile provinciale per la Gilda degli Insegnanti del settore Alunni con Bisogni educativi Speciali.

Nel  Consiglio dei Ministri del 20/05/2019 è stato approvato uno schema di Decreto Legislativo che apporta modifiche al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 sull’inclusione scolastica. Naturalmente questo nuovo decreto per diventare attuativo dovrà compiere l’iter previsto, ovvero acquisire i pareri della Conferenza Unificata (Stato-Regioni-Autonomie Locali) e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per profili finanziari.

Il testo conferma il sistema di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). Per approfondimenti:  https://www.architutti.it/che-cose-licf/

Di seguito le principali novità introdotte nel nuovo testo:

  • la domanda di accertamento all’INPS dev’essere già corredata dal certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale. Per Roberto Speziale, presidente di Anffas, questa rimane una criticità: “Nell’accertamento si fa riferimento a un certificato medico diagnostico funzionale contenente la diagnosi clinica a cura delle Asl, una sorta di “certificato introduttivo” da portare alle Commissioni, che sono sempre della Asl, ci pare un passaggio inutile, un aggravio per le famiglie. È vero che la deve fare la Asl e che è scomparsa la possibilità di farla presso strutture private accreditate, ma ancora non si capisce se è un Lea o se ci sarà anche un costo aggiuntivo per le famiglie… non ci convince.”
  • Alla redazione del Progetto individuale partecipa un rappresentante dell’istituzione scolastica interessata(sostituisce un più generico “in collaborazione con le istituzioni scolastiche”)
  • Il Piano educativo individualizzato (PEI) è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione di cui al comma 10 dell’articolo 9– in alcuni commenti apparsi in rete identificato con l’acronimo GLHO. Questo gruppo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare e con un rappresentante designato dall’Ente Locale.Interessante da un punto di vista sindacale la chiosa del suddetto comma: Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall’attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale. Non trova pertanto giustificazione, a mio avviso, quanto affermato da Loredana Leoni nell’ultimo numero di Scuola7: “Va anche detto che, se questi sono gruppi di lavoro, le ore di lavoro sono da riconoscere economicamente con il Fondo d’Istituto, e quindi vanno definite in contrattazione.”
  • Un notevole cambiamento introdotto riguarda l’argomento forse più delicato di tutta la faccenda: la richiesta del numero delle ore di sostegno. Secondo il nuovo testo sarà proprio il Gruppo Operativo per l’inclusione che nel PEIesplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione. Sono definiti i tempi: è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre.
  • In particolare si è intervenuti sulle competenze del Gruppo per l’Inclusione Territoriale (GIT), come sottolineato da Reginaldo Palermo ne La Tecnica della Scuola – 22/5/2019. Il decreto 66, nella sua versione originaria, prevedeva che le risorse per il sostegno venissero definite dai Gruppi territoriali; le modifiche proposte ora prevedono invece che la richiesta dei posti di sostegno venga trasmessa all’Ufficio Regionale dal dirigente scolastico, sulla base delle osservazioni e dei pareri del

GLI e sentito il GIT (che potrebbe anche esprimere un parere contrario sulla proposta della scuola). Al termine della procedura l’ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia. Altro cambiamento riguarda il fatto che il GIT ridiventa provinciale (e non più di ambito). Inoltre viene rinforzato da personale docente esperto nell’ambito dell’inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative.

  • una modesta modifica viene inserita nell’articolo 14, quello che prevede la possibilità per le famiglie di chiedere la conferma del docente di sostegno con incarico a tempo determinato: la norma resta ma si precisa che questa opportunità è riservata ai docenti con titolo di specializzazione. Inoltre si segnala il riferimento art. 12, che riguarda la formazione iniziale dei docenti di sostegno per la scuola primaria e dell’infanzia. Errore o scelta?

La bozza conferma invece che docenti titolari su posto comune, purché in possesso del titolo, possono svolgere una parte del proprio orario per attività di sostegno.

DL 66 con modifiche e integrazioni proposte dal CdM del 20 maggio 2019

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Nuovo Decreto sull’inclusione scolastica: scheda di lettura ultima modifica: 2019-06-13T10:00:09+02:00 da
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