Organico dell’autonomia 2016/17: possibili costituire nuove cattedre dopo sua definizione? Esisterà ancora l’organico di fatto?

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di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola,  9.6.2016

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– La consistenza della dotazione organica per il triennio 2016 – 2018, come stabilito nel Decreto interministeriale del 28 aprile 2016, è comprensiva dei posti dell’ organico di diritto e dei posti dell’organico di potenziamento, sia per quanto riguarda i posti comuni che i posti sul sostegno.

La consistenza organica complessiva dovrà garantire, chiaramente il regolare funzionamento delle diverse istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado in tutto il territorio nazionale.

Nello specifico:

– la quota di posti comuni in organico di diritto dovrà coprire il fabbisogno delle singole scuole, in relazione al numero delle classi e dei rispettivi ordinamenti, per assicurare le attività curricolari;

– la quota di posti nell’organico di potenziamento dovrà garantire la realizzazione delle attività di ampliamento dell’offerta formativa previste nel PTOF;

– la quota dei posti di sostegno dovrà garantire l’integrazione degli alunni con disabilità.

A questa dotazione organica complessiva sarà possibile aggiungere le deroghe in organico di fatto, come stabilisce il comma 69 della legge 107/15, e quelle  sul sostegno in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22 febbraio2010.

Il comma 69 citato, infatti stabilisce che: “All’esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall’organico dell’autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e’ costituito annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia ne’ disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico.”

La sentenza citata riguarda, invece, il sostegno e ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.

Come chiarisce l’art.13 comma 4 del Decreto interministeriale che fa esplicito riferimento alla sentenza n. 80 della Corte Costituzionale e ribadisce che, in applicazione della sentenza citata “nell’ottica di apprestare un’adeguata tutela dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in condizione di gravità, viene, quindi, ripristinata la disposizione di cui all’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali posti devono essere assegnati con priorità a docenti in servizio a tempo indeterminato con provvedimenti di durata annuale e, in subordine, a supplenti con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.”

L’organico dell’autonomia, quindi, non esclude la costituzione di posti in organico di fatto, anche se non sempre è consentito farlo e non sempre il MIUR autorizza le deroghe.

Se, infatti, risulta spesso possibile e purtroppo frequente procedere con l’accorpamento delle classi in caso di diminuzione del numero di alunni rispetto alle previsioni, con conseguente contrazione in organico di fatto, non sempre è consentito operare in senso inverso. Come chiarisce, infatti, l’art.17 comma 2:

Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l’inizio dell’anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di alunni che non abbiano saldato il debito, non si procede comunque all’istituzione o allo sdoppiamento delle classi interessate qualora il numero degli alunni delle stesse non superi le 31 unità. Ai sensi del comma 7 lettera n) dell’art. 1 della legge 107/15 i Dirigenti scolastici possono autorizzare, nei limiti dell’organico dell’autonomia assegnato, lo sdoppiamento di classi o dell’insegnamento di alcune discipline per gruppi separati”

Il personale docente individuato soprannumerario nell’organico di diritto che , in seguito a contrazione anche in organico di fatto, non può essere assorbito nella scuola e che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero, come stabilisce il comma 6 del succitato articolo, è assegnato per la durata dell’anno scolastico un posto su ambito territoriale e viene utilizzato con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei criteri indicati dall’art.14 comma 17 del D.L. 6/7/2012 n. 95:

Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, e’ assegnato per la durata dell’anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:

a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non e’ in possesso della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnati prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata gia’ disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere e’ utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione

La consistenza delle dotazioni organiche, definite in base alle disposizioni del Decreto interministeriale citato, come prevede l’art.18, dovrà essere monitorata dagli Uffici scolastici regionali sia in fase iniziale, sia in itinere, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi.

I medesimi Uffici dovranno effettuare, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell’anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessità.

Per l’anno scolastico 2016/17, quindi, rimarrà ancora netta la distinzione tra organico di diritto e organico di fatto e quest’ultimo risulterà, quindi, escluso dall’organico dell’autonomia.

Per i prossimi anni, come anticipato da OrizzonteScuola, si prevede , invece, il superamento di questa distinzione con “assorbimento” nell’organico dell’autonomia anche dell’organico di fatto.

Organico dell’autonomia 2016/17: possibili costituire nuove cattedre dopo sua definizione? Esisterà ancora l’organico di fatto? ultima modifica: 2016-06-09T08:10:52+02:00 da
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