Obiettivo scuola, 29.9.2022.
Il messaggio INPS.
Al lavoratore dipendente che assiste persona disabile in situazione di gravità, spettano tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Il testo vigente della legge 104/92 dopo le modifiche introdotte dalla Legge 53/2000, dal D. Lgs 151/2001, dalla Legge 183 del 4.11.2010 (art. 24) e, in ultimo, dal d.lgs. n. 119/2011 recita:
A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa”.
DISABILITÀ GRAVE
I permessi in parola spettano per l’assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità certificata quindi ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992. Di conseguenza, non spettano nel caso di assistenza a persona con disabilità non grave (art. 3 comma 1 della Legge 104/1992) anche se accompagnata da invalidità civile superiore ai 2\3.
RICOVERO PRESSO STRUTTURE SPECIALIZZATE
L’articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i permessi lavorativi non possono essere concessi nel caso in cui il disabile sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Non vengono menzionati i ricoveri ospedalieri di altro tipo.
A CHI SPETTANO
I permessi in questione spettano a tutti i lavoratori, compreso il personale con contratto a tempo determinato nel limite della durata del rapporto di lavoro alle stesse condizioni dei lavoratori a tempo indeterminato.
In particolare spettano al coniuge, parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Quindi in linea di principio il diritto spetta ai parenti o affini entro il secondo caso salvo il verificarsi delle condizioni suddette che permettono di fruire dei permessi anche ai parenti e affini entro il terzo grado.
In base alla normativa:
- sono parenti di primo grado: genitori, figli naturali, adottati o affiliati;
- sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli);
- sono parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), pronipoti in linea retta.
- sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero, patrigno e matrigna, con figliastri;
- sono affini di secondo grado: cognati (non sono affini il coniuge del cognato ovvero i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle);
- sono affini di terzo grado: moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote.
CONVIVENZA, CONTINUITÀ ED ESCLUSIVITÀ
Per usufruire dei permessi non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto disabile in quanto l’art. 20 della Legge 53/2000 ha eliminato tale vincolo. Tuttavia la stessa norma ha introdotto ulteriori due requisiti: la continuità e l’esclusività dell’assistenza da parte del lavoratore richiedente.
Poiché l’art. 24 della legge 183/2010 non ha più menzionato i requisiti della continuità e dell’esclusività dell’assistenza, il requisito della convivenza e della continuità ed esclusività dell’assistenza, non sono più elementi considerati essenziali ai fini del godimento dei permessi legge 104 art. 3 comma 3. Pertanto, la presenza di familiari conviventi e non conviventi che possono prestare assistenza non impedisce ad altro familiare lavoratore di usufruire dei permessi.
In presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il soggetto che intendesse fare richiesta dei permessi, potrà farla indipendentemente dalla presenza di altri soggetti legittimati a prestare assistenza. Inoltre, non è necessario acquisire alcuna dichiarazione di rinuncia da parte di eventuali altri familiari aventi diritto.
LE NOVITÀ INTRODOTTE
Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori – a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto – non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Il novellato articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 stabilisce infatti che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Tale previsione normativa comporta, pertanto, che a fare data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.
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Permessi legge n. 104/1992: eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” ultima modifica: 2022-09-30T05:31:58+02:00 da