Permessi legge n. 104/1992: eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”

Gilda VeneziaObiettivo scuola, 29.9.2022.

Il messaggio INPS.

Gilda Venezia

Al lavoratore dipendente che assiste persona disabile in situazione di gravità, spettano tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

Il testo vigente della legge 104/92 dopo le modifiche introdotte dalla Legge 53/2000, dal D. Lgs 151/2001, dalla Legge 183 del 4.11.2010 (art. 24) e, in ultimo, dal d.lgs. n. 119/2011 recita:

A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa”.

DISABILITÀ GRAVE

I permessi in parola spettano per l’assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità certificata quindi ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992. Di conseguenza, non spettano nel caso di assistenza a persona con disabilità non grave (art. 3 comma 1 della Legge 104/1992) anche se accompagnata da invalidità civile superiore ai 2\3.

RICOVERO PRESSO STRUTTURE SPECIALIZZATE

L’articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i permessi lavorativi non possono essere concessi nel caso in cui il disabile sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Non vengono menzionati i ricoveri ospedalieri di altro tipo.

A CHI SPETTANO

I permessi in questione spettano a tutti i lavoratori, compreso il personale con contratto a tempo determinato nel limite della durata del rapporto di lavoro alle stesse condizioni dei lavoratori a tempo indeterminato.

In particolare spettano al coniuge, parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Quindi in linea di principio il diritto spetta ai parenti o affini entro il secondo caso salvo il verificarsi delle condizioni suddette che permettono di fruire dei permessi anche  ai parenti e affini entro il terzo grado.

In base alla normativa:

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Permessi legge n. 104/1992: eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” ultima modifica: 2022-09-30T05:31:58+02:00 da
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