Sabrina Brunetti, Professionisti Scuola Network 16.4.2016
Dalle scuole speciali all’inserimento
Fino al XVIII secolo le persone con disabilità non godevano di alcun diritto. La Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del Cittadino (1789), elaborata nel corso della Rivoluzione Francese, sancì il diritto di uguaglianza per tutti gli esseri umani indipendentemente da ceto, razza, sesso e condizioni fisiche e psichiche.
In Italia i primi centri per persone con disabilità nacquero nel XIX secolo con la fondazione di un centro per la cura e la riabilitazione dei bambini con deficit psicofisici, ad opera di Sante De Sanctis, e con la prima scuola magistrale ortofrenica diretta da Maria Montessori. In seguito, nacquero scuole speciali ad opera di religiosi e enti assistenziali. Nel 1923, la Riforma Gentile, sancì l’obbligo scolastico solo per i ciechi e i sordomuti. L’art. 3 della Costituzione Italiana stabilisce che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge senza distinzione di condizioni personali e sociali.
Fino agli anni ’70 in Italia continuano ad esistere classi speciali per minorati e classi differenziali.
Dall’inserimento all’integrazione…
– Legge 118/71: art. 28, disponeva che l’istruzione dell’obbligo per i disabili poteva “avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvo i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire” l’apprendimento o la frequenza della stessa. Con tale legge si supera il modello delle scuole speciali, che tuttavia non venivano abolite, prescrivendo l’inserimento degli alunni con disabilità nelle classi comuni su iniziativa della famiglia. Per favorire l’inserimento si assicurava il trasporto, l’accesso agli edifici scolastici mediante il superamento delle barriere architettoniche, l’assistenza durante gli orari scolastici degli alunni più gravi. Siamo ancora nella fase del semplice inserimento dell’alunno.
– Documento Commissione Falcucci – 1975: “La preliminare considerazione che la Commissione ha ritenuto di fare è che…il problema dei ragazzi handicappati presuppone il convincimento che anche i soggetti con difficoltà di sviluppo, di apprendimento, di adattamento devono essere considerati protagonisti della propria crescita. In essi esistono potenzialità conoscitive, operative, relazionali spesso bloccate dagli schemi della cultura corrente. Favorire lo sviluppo di queste potenzialità è un impegno peculiare della scuola…”.
Aspetti significativi del Documento Falcucci:
1. La condizione della piena integrazione è data da un modo nuovo di essere della scuola. Non è sufficiente inserire l’alunno all’interno della scuola se poi si delega a qualche insegnante, della classe differenziale o del sostegno, il compito educativo.
2. Affinché la scuola possa essere un ambiente favorevole all’integrazione è necessario ridiscutere alcune convinzioni ritenute immodificabili e le conseguenti pratiche consolidate (a livello di curricolo, di didattica, di organizzazione della classe e della scuola, di rapporti con l’esterno).
3. La condizione professionale che permette il superamento dei vecchi parametri di riferimento dell’azione didattica è data dall’adozione della logica della programmazione di tipo curricolare.
4. L’introduzione della logica della porta con sé tre implicazioni rilevanti:
– la necessità di specializzazione;
– il superamento del rapporto biunivoco insegnante-classe, nonché il superamento dell’idea che la classe sia l’unico possibile modo di raggruppare gli alunni;
– introduzione di nuove figure professionali (interne: insegnanti di sostegno; esterne: équipe).
Si può considerare questo momento come l’inizio della fase dell’integrazione.
– Legge 517/77, stabilisce con chiarezza presupposti, condizioni, strumenti e finalità per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, in un quadro di riforma della scuola: la programmazione, la flessibilità, le attività integrative, la funzione formativa della valutazione, l’abolizione degli esami di riparazione.
Da una scuola uguale per tutti ad un a scuola diversa per ciascuno, nella quale l’ alunno con handicap sia accettato in via normale.
Alle attività di classe si aggiungono le attività di gruppo; altro punto fondamentale è introduzione della figura dell’insegnante di sostegno nella scuola elementare e media e recepisce il concetto di individualizzazione dell’insegnamento, già affermato nei Programmi del 1955 per la scuola elementare.
– Sentenza Corte Costituzionle n. 215/87: ha costantemente dichiarato il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minorazione o il grado di complessità della stessa, alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Tale sentenza, oggetto della C M n. 262/88, può considerarsi la “Magna Charta” dell’integrazione scolastica ed ha orientato tutta la successiva normativa.
– Legge quadro del 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” raccoglie ed integra tutti gli interventi legislativi in materia, divenendo il punto di riferimento normativo dell’integrazione scolastica e sociale.
Art. 13: Integrazione scolastica
E’ previsto l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali.
Nella scuola secondaria di secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti .
Art. 12: Gli strumenti
Gli strumenti concreti con cui si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione sono:
– la Diagnosi Funzionale (DF)
– il Profilo Dinamico Funzionale ( PDF)
– il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)
– Decreto Legislativo 297/94 (Testo Unico) recepisce integralmente il contenuto della 104/92
– Dichiarazione di Salamanca (UNESCO 1994) sancisce il diritto all’educazione di tutti i bambini nel rispetto delle diversità (personali, socio-ambentali, culturali ed etcniche) di cui ognuno è portatore. Si può considerare il fondamento della scuola dell’inclusione.
Inclusione…
– Legge Bassanini 59/97 all’art 21 tratta dell’autonomia scolastica (organizzativa, didattica e finanziaria). Tale normativa tende ad ampliare, arricchire e diversificare l’offerta formativa delle scuole e a favorire una maggiore integrazione con il territorio. Il DPR 275/99 (decreto attuativo della Legge succitata) chiarisce che l’autonomia progettuale della scuola, che si sostanzia nel POF (Piano dell’Offerta Formativa – dove Formativa include i principi di istruzione e di educazione), mira allo sviluppo della persona umana, il cui successo dipende dall’efficacia del processo insegnamento/apprendimento messo in atto dalla stessa. Le iniziative del POF devono includere anche le attività rivolte agli alunni diversamente abili, a favore dei quali anche i gruppi di lavoro composti da Insegnanti curricolari e di sostegno, genitori, operatori ASL che hanno il compito di favorire l’integrazione dell’alunno e il successo scolastico.
– Legge n. 53/2003 ha tra le finalità quella di garantire a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il 18° anno di età. Tale diritto si realizza nel primo ciclo del sistema dell’istruzione (scuola primaria + scuola secondaria di primo grado) e nel secondo ciclo (licei + istruzione e formazione professionale) e si propone, con ciò, lo scopo di risolvere il problema della dispersione scolastica e formativa e di guidare i giovani verso una scelta professionale nell’espletamento del diritto-dovere di istruzione e/o formazione.
– Convenzione di New York (ONU 2006) per i diritti delle persone con disabilità, viene ratificata in Italia con la L. 18/2009, impone agli Stati sottoscrittori la non esclusione dal sistema scolastico, l’agevolazione dell’istruzione, misure individualizzate al fine di acquisire le competenze pratiche e sociali per l’inclusione sociale.
– Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (MIUR 2009)
– Legge 170/2010 e Linee Guida si DSA (2011): riconoscono la Dislessia, la Disgrafia, la Disortografia e la Discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento e introducono le misure dispensative e gli strumenti compensativi
Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia .
I DSA non sono in alcun modo associati al livello cognitivo, tant’è che la diagnosi (pura) può essere rilasciata solo in caso di capacità cognitive nella norma, assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali; diverso il caso della comorbilità (Disturbi da Deficit dell’Attenzione e Iperattività, Disturbi del Linguaggio, Disturbi del comportamento); le quattro forme possono sussistere separatamente o insieme.
Art. 2 Finalità.
Diritto allo studio, ridurre il disagio relazionale ed emozionale
Art. 3 Diagnosi e individuazione precoce.
Viene effettuata dal SSN. La richiesta parte dalla famiglia che può presentarla a scuola (ma non è obbligata). La scuola deve invece comunicare alla famiglia, anche formalmente se necessario, il sospetto di presenza di DSA. La diagnosi per dislessia e disortografia non può avvenire prima del secondo quadrimestre della seconda classe della scuola primaria; mentre quella per discalculia e disgrafia al termine del terzo anno di scuola primaria.
Art. 4 Formazione nella scuola. Prevede la formazione specifica dei docenti e dei dirigenti scolastici.
Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto.
Il decreto stabilisce che devono essere attivati percorsi di didattica individualizzata e personalizzata attraverso i Piani Didattici Personalizzati (PDP)in cui si esplicitano, oltre i dati anagrafici e la tipologia del disturbo, le attività didattiche individualizzate, quelle personalizzate, gli strumenti compensativi (sintesi vocale, registratore, programmi di videoscrittura con correttore ortografico, la calcolatrice, tabelle, formulari, mappe concettuali) e le misure dispensative (es. lettura ad alta voce), ed infine le forme di verifica e valutazione personalizzate
Art. 6 Misure per i familiari.
Art. 7 Disposizioni di attuazione
– DIRETTIVA MINISTERIALE 27/12/2012: “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, Circolare Ministeriale 8 del 6/3/2013 “Strumenti d’intervento per gli alunni con BES” e Nota 2563 del 22/11/2013 “Strumenti d’intervento per gli alunni con BES. Chiarimenti”
Con la Direttiva sui BES si supera il concetto dualistico e semplicistico tra alunni con disabilità e alunni senza disabilità e si punta invece ad un ragionamento educativo incentrato sulla persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale, ovvero guardando la persona come un soggetto con una situazione di svantaggio derivante dal contesto in cui vive ed opera. Nella Direttiva si legge che l’alunno può manifestare BES “o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Rientrano nella categoria dei BES: gli alunni con disabilità (L 104/92) per i quali si redige il PEI, gli alunni con disturbi evolutivi specifici (L 170/2010 e Linee Guida) per i quali si redige il PDP e gli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale per i quali si redige il PDP ogni qualvolta il consiglio di classe lo ritenga necessario.
– Legge 107/2015: Per gli alunni con disabilità è importante comma 181 lettera c) in cui si prevede una delega al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo sul miglioramento dell’inclusione scolastica attraverso:
-la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
-la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione;
-l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
-la previsione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione dell’inclusione scolastica;
-la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l’integrazione e l’inclusione o agli incontri informali;
-la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all’inclusione;
-la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell’integrazione scolastica;
-la previsione dell’obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;
-la previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.