Sui lavoratori fragili occorre far chiarezza

di Francesco Provinciali, il Domani, 30.12.2021.

Provinciali scrive al governo: serve un’informazione certa e comprensibile.

Gilda Venezia

Riportiamo la lettera aperta al Presidente del Consiglio e ai Ministri della Salute, del Lavoro, delle Disabilità, della Pubblica Amministrazione, con la quale Francesco Provinciali rafforza la richiesta di un chiarimento normativo sulla condizione dei lavoratori fragili.  

Lettera aperta

Ill.mo Sig. Presidemte, ill.mi Sigg. Ministri,

riporto a margine l’art. 17 del Decreto Legge 221 del 24 dicembre 2021 pubblicato in pari data sulla  GU del 24/12/2021 n. 305 .

Il 1° comma dell’art 17 citato proroga le disposizioni di cui all’art. 26 comma 2-bis del Decreto legge 17 marzo 2020 , n° 18 ….. comunque non oltre la data del 28 febbraio 2022..

Quanto sopra sulla base del disposto dell’art 2 del decreto 221/2021 medesimo che prevede l’emanazione di un ulteriore decreto del Ministro della Salute (di concerto con il Ministro del Lavoro e con quello della Pubblica Amministrazione) entro trenta gg .dalla pubblicazione in GU.

Non è un periodo “lungo” per trattare una fattispecie così delicata? Dopo due anni di pandemia si avverte solo ora il bisogno di definire le patologie fragili?

In considerazione del fatto che alcune Agenzie di stampa hanno riportato la notizia in termini di semplificazione giornalistica, ad esempio riferendo solo la proroga del “lavoro agile” e non anche quella dell’equiparazione della malattia al ricovero ospedaliero (come sempre avvenuto dall’inizio della pandemia ad oggi) pare necessaria una informativa ufficiale, completa e possibilmente chiara e comprensibile ai cittadini, specie ai lavoratori fragili, affetti da situazioni patologiche anche gravi.

1) Si chiede se il testo dell’art 1 DL 221/2021 va inteso dunque nel senso che le tutele a favore dei lavoratori fragili sono prorogate fino al 28 febbraio 2022 e non fino al termine dello stato di emergenza.

Ricordo a questo proposito che le certificazioni di inidoneità temporanea rilasciate da medico competente o dalla autorità sanitarie delle ATS si riferiscono – in un’ottica di continuità diagnostica e prognostica –  fino al termine dello stato di emergenza.

2) Con riguardo alle tutele per i lavoratori fragili il citato comma 2 dell’art. 26 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 prevedeva la modalità di lavoro agile e l’equiparazione dell’assenza per malattia al ricovero ospedaliero, senza computo nel cosiddetto periodo di comporto.

Quindi, prorogando integralmente le citate previsioni normative del DL 18/2020, il nuovo decreto 221/2021 dovrebbe contemplare entrambe le fattispecie. Al fine di dare una corretta informazione ai nostri lettori, si chiede dunque conferma del fatto che questa previsione normativa – peraltro richiamata e prorogata integralmente – contempli dunque le due fattispecie sopra evidenziate.

Ringrazio anticipatamente per la Vostra umana considerazione. Penso di interpretare il bisogno di una informazione certa e comprensibile da parte dei lavoratori fragili.

 

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Sui lavoratori fragili occorre far chiarezza ultima modifica: 2021-12-30T06:28:46+01:00 da
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