Cave delegam

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insegnare  22.3.2016
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– Il tempo delle Deleghe. 
Su molte e importanti materie, nonostante il profluvio di commi che la costituiscono, la legge 107/2015 delega al Governo una serie di importanti provvedimenti.
Diciotto mesi è il tempo previsto per l’emanazione di uno  o più decreti legislativi che interverranno – così è scritto –  sul “riordino,  semplificazione e codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione” . Vuol dire, riducendo all’osso, che il Governo (non il Parlamento) interverrà sul sistema scolastico in modo complessivo, coerentemente con quanto previsto dalla legge 107/2015.  E senza dibattito parlamentare: è questo il principio della “Delega al Governo”.
Sui temi e le problematiche di ciascuna delega cercheremo di garantire una informazione tempestivva sulle proposte e sulle decisioni che verranno fatte e prese, e di offrire ai lettori e agli abbonati spunti di riflessione e criteri interpretativi. Chiediamo a chi vorrà partecipare a questa nostra iniziativa di fare analisi, commenti, proposte…
È una  iniziativa che guarda al futuro, soprattutto per evitare che ci sfugga di mano!

L’introduzione a queste pagine

La materia di ciascuna Delega

Lavori in corso: i nostri contributi … Delega per delega

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Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni –  definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell’infanzia e dei servizi educativi per l’infanzia –  vai alla materia delegata

“La delega sullo 0-6”, Sommario degli articoli pubblicati

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Inclusione degli studenti con disabilità,  ruolo del personale docente di  sostegno (appositi percorsi di formazione universitaria) – vai alla materia delegata

“L’insegnante di sostegno nella legge 107” di Alessandra Crescioli


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ntroduzione

Affidarsi a un uso massiccio delle “Deleghe” è una procedura che può piacere a chi lamenta l’assenza di decisionismo e di tempi brevi per l’azione governativa. E potrebbe anche essere plausibile se, su questioni assai tecniche, il Governo, tramite il preposto e competente Ministero o le sue emanazioni, sapesse adottare provvedimenti oculati ed efficaci. Ma non possiamo dimenticare che, nella prima stesura dei provvedimenti legislativi redatti dal Governo per dar corpo alla “Buona scuola”, le iatture facevano a gara con le corbellerie! E ci sia concesso il reciproco conforto di non più rammentarle!  Se non fosse intervenuto il lavoro di Commissione e quel minimo di consultazione delle parti che sono riuscite almeno un poco a limitare i danni, ora saremmo in guai ancora più grossi!
Questa procedura, oltre a evitare il dibattito parlamentare, elude spesso anche il confronto con le forze sociali e professionali che di quelle materie si occupano e sono competenti. E anche questo è poco rassicurante anche perché le materie delle singole “Deleghe” sono quanto mai delicate e nevralgiche.
Abbiamo quindi deciso di dedicare una particolare attenzione a ciò che accadrà nei prossimi mesi.

Una scelta obbligata
Siamo in qualche misura costretti a questa attenzione. Come abbiamo più volte ribadito vorremmo occuparci soprattutto del fare scuola quotidiano. Se ancora ci occupiamo – in questo “Speciale Deleghe” – di politica scolastica è perché riteniamo necessario riflettere, confrontarci e agire con consapevolezza mentre le regole cambiano la natura stessa del nostro lavoro, la  funzione stessa della scuola, in conseguenza  dell’approvazione della legge 107 del 30 luglio scorso.
Le questioni di politica scolastica che poniamo all’attenzione di noi tutti non prescindono dal considerare prioritario l’interesse per l’insegnare e per l’apprendere oggi, nella consapevolezza delle difficoltà del nostro mestiere e delle trasformazioni in atto. Migliorare gli apprendimenti di tutti i ragazzi, nessuno escluso, far corrispondere alle scelte modelli organizzativi coerenti, costruire percorsi di apprendimento e di formazione in servizio  capaci di far crescere la dimensione culturale e professionale in contesto, appaiono ineludibili, ma perché tutto ciò sia possibile sono necessarie condizioni minimali di fattibilità e scenari culturali che questi provvedimenti rischiano di minare profondamente.

Vigilanza democratica e attenzione professionale
Contrastare questa legge e le sue conseguenze perché  non mini il dettato costituzionale, anzitutto il diritto all’istruzione e all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, ci costringe a suggerire azioni e occasioni di confronto  che sappiano guardare  ai prossimi 18 mesi dedicati alle deleghe.
Per questo abbiamo deciso di mettere in atto un’azione di vigilanza democratica e di attenzione professionale sul complesso di temi e materie sulle quali il Governo sarà chiamato a operare.
Le deleghe che proponiamo all’attenzione di chi legge sono qualcuna in meno rispetto a quelle previste nella proposta originaria.  Sull’Autonomia e sugli Organi collegiali dovrebbe – il condizionale è d’obbligo –  intervenire il Parlamento con proprie leggi. Un tema non da poco, affrontato negli ultimi anni senza successo. Eppure di una riforma degli Organi collegiali c’è bisogno proprio in rapporto al contesto (autonomia delle istituzioni scolastiche, rapporto scuola – territorio)  per far funzionare la scuola.
Per ciascuna delega proponiamo qui di seguito ai lettori alcuni nodi problematici che ci sembra possano trasformare la scuola non certo in senso positivo.

La materia di ciascuna delega

Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione                                              
Il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti  è quello che dovrebbe contenere tutte le novità intervenute dopo l’emanazione del Decreto legislativo 297/94 (che è l’attuale “Testo Unico”), ivi comprese le norme che, dopo la L. 59/97 (istitutiva dell’autonomia), sono intervenute a modificare l’ordinamento scolastico negli ultimi 15 anni: la L. 53/03 (“Moratti”), l’innalzamento della scolarità obbligatoria, la valutazione numerica, i modelli organizzativi della scuola primaria, gli atti regolamentari che hanno cambiato l’impianto del primo ciclo e della scuola secondaria superiore, la certificazione delle competenze, l’apprendistato e la conseguente riduzione di un anno della scolarità, le sperimentazioni che prevedono la riduzione della scolarità superiore, la diffusione degli Istituti comprensivi, l’annosa questione dell’istruzione professionale in rapporto ai percorsi di formazione professionale…
Il nuovo Testo Unico potrebbe contenere, in ultima analisi,  abrogazioni e modifiche intervenute nel primo e secondo ciclo, alcune decisamente lontane dai principi costituzionali a cui l’attuale Testo Unico fa riferimento, per esempio sull’obbligo e sul diritto allo studio, sui diritti e doveri del personale, sugli Organi collegiali di livello nazionale e locale, sulla formazione e reclutamento degli insegnanti, sulle sperimentazioni,  sulla dimensione europea dell’istruzione.
Tutte materie di rilievo per orientare il lavoro della scuola negli anni a venire.

Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni – definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell’infanzia e dei servizi educativi per l’infanzia
Questa delega ha o potrebbe avere ripercussioni su un riordino nei fatti del sistema scolastico e formativo nel suo complesso. Temi noti quali l’anticipo della scolarizzazione, il rapporto pubblico – privato (scuole statali – Enti locali – privati), il ruolo degli Enti locali, le differenze territoriali nella domanda e nell’offerta anche in termini quantitativi e qualitativi, il profilo culturale e professionale del personale, la formazione iniziale in ambito  l’universitario… sollecitano il confronto in sede politico-culturale e professionale, ancorché sindacale, finora ignorata nella discussione che ha preceduto l’emanazione della legge 107/15.

Sistema formazione iniziale e  accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria (riordino, adeguamento e semplificazione)                                                                      
La legge recita che la formazione iniziale e le procedure per l’accesso ai ruoli sono di competenza dell’Università, delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, delle istituzioni scolastiche statale precisando “con chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata”. Leggendo il comma per intero appare in tutta evidenza  la subalternità della scuola nel percorso universitario che prepara gli insegnanti. Una scelta a tutto vantaggio del mondo accademico in cui il ruolo della scuola appare residuale. Riproponiamo, come nel passato, la necessità di un confronto  alla pari su questi  temi, in particolare sul profilo culturale e professionale dei docenti in cui si possa avviare senza subalternità il confronto sul profilo culturale e professionale del docente, oggi definito per contratto e non solo per la scuola secondaria.

Inclusione degli studenti con disabilità,  ruolo del personale docente di  sostegno (appositi percorsi di formazione universitaria)                                                               
Le norme in materia di “disabilità, ivi compresi gli atti di indirizzo”, intervenute dopo l’emanazione della legge 104/92 hanno introdotto nella scuola terreni non agevoli di confronto sulla funzione della scuola con riferimento ai disturbi specifici di apprendimento, ai bisogni educativi speciali, ai minori migranti. Anche in questo caso la legge 107/15  preferisce ignorare l’esperienza della scuola italiana e affidare all’Università la gestione dei percorsi di formazione e l’ipotetica ridefinizione del ruolo del personale di sostegno.  Una questione che può alimentare il confronto anche in questo caso sul profilo culturale e professionale dell’insegnante di sostegno e curricolare, al di là del dichiarato. La scuola inclusiva e della diversità ha titolo a occuparsi di questioni che attraversa nella quotidianità.

Revisione dei processi di istruzione professionale                                                      
Su questo aspetto vogliamo segnalare che l’attuale istruzione professionale vive una stagione in palese contraddizione con le trasformazioni intervenute dopo la restituzione allo Stato dei percorsi quinquennali. Va ricordato che dopo le scelte ordinamentali della legge 53/03 una legge  la n. 40/07 ne ha confermato l’impianto quinquennale di istituto superiore statale, ma interventi successivi ne hanno impoverito l’impianto culturale riducendo nei fatti l’obbligo di istruzione e alla certificazione delle competenze, mescolando questioni quali le qualifiche, l’alternanza scuola – lavoro, il rapporto con la formazione professionale  con il diritto degli studenti a proposte curricolari non lesive del diritto allo studio… In tal caso il processo di revisione ipotizzato lascia intravedere tutti questi aspetti problematici che potrebbero consegnare i “figli di un dio minore” a esiti formativi differenziati nella forma e nella sostanza.

Diritto allo studio e potenziamento della Carta dello studente​                                  
Nel caso specifico segnaliamo che oggi siamo in assenza di una legge nazionale e non tutte le Regioni dispongono di leggi  coerenti con i principi e i criteri che tale materia richiederebbe. In questo ambito sono davvero troppe le questioni irrisolte. Una per tutte il delicato passaggio dal  diritto allo studio secondo Costituzione al diritto all’istruzione e all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, e la necessità di definire con molta attenzione i compiti dello Stato e a livello locale delle Regioni e degli Enti locali. Sarà il caso di riaprire il confronto su una idea di sussidiarietà capace di essere davvero accanto ai cittadini?

Promozione e diffusione della cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, coreutici e cinematografici                               
Messa così la delega non lascia immaginare nulla se non una discussione in ordine a una finalità  che è insita nella cultura e nella tradizione del nostro paese, ma bisognerà anche fare attenzione al fatto che a ispirare i provvedimenti non sia la logica della promozione commerciale del “Made in Italy”.  Se lo strumento normativo sarà un decreto legislativo occorre avviare un rapido confronto sulle scelte di ordinamento che sappiano corrispondere alle finalità previste e quindi sulle risorse umane e finanziarie necessarie.

Adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti e degli Esami di stato.                                                     
Ritorna l’annosa questione degli Esami di stato del primo e secondo ciclo legata anche alla valutazione e alla certificazione. Ambiti di discussione e di confronto continuano ad essere  la valutazione numerica nel primo ciclo, il rapporto con la certificazione delle competenze e degli esiti nel primo e secondo ciclo, oggi influenzati  negli esami conclusivi dalle prove nazionali elaborate dall’INVALSI.  Parliamo dunque di revisioni profonde in materia  valutativa e di scelte di sistema.

Cave delegam ultima modifica: 2016-03-26T04:13:45+01:00 da
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