Docenti: mai registrare la lezione, neppure per migliorare la didattica

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di Pietro Alessio Palumbo, Il Sole 24 Ore, 5.5.2022.

La Cassazione dà torto all’insegnante: aveva impugnato l’ordine di servizio del dirigente dell’istituto che gli aveva vietato di registrare le lezioni nelle classi

Gilda Venezia

La voce di una persona registrata con un apparecchio elettronico costituisce «dato personale» se e in quanto consente di identificare a chi appartenga. Con la sentenza 14270/2022 la Corte di Cassazione ha evidenziato che durante la registrazione della lezione che si svolge in una classe possono essere contenuti interventi degli studenti la cui identità è facilmente identificabile trattandosi di una comunità assai ristretta.

La vicenda

Nella vicenda il docente aveva impugnato l’ordine di servizio del dirigente dell’Istituto scolastico che gli aveva vietato di registrare le lezioni nelle classi. Secondo gli studenti non solo il professore non li aveva informati della registrazione ma aveva persino “nascosto” il registratore dietro ai libri. Per i giudici il docente aveva compiuto una scelta arbitraria in quanto unilaterale non partecipata e senza richiesta di consenso. Le direttive ministeriali ma anche le istruzioni del Garante della privacy recitano che, in ogni caso, è rimessa alla valutazione dell’Istituto scolastico la possibilità di disciplinare la registrazione della lezione o l’uso di videofonini.

Regolamento d’istituto

Nella specie il regolamento d’Istituto vietava l’uso di cellulari nelle classi; e tale divieto doveva ritenersi esteso a tutti gli apparecchi comunque idonei a registrare audio o video durante le lezioni. Al di là della disciplina ministeriale sulla tutela della privacy degli studenti il docente aveva dunque violato un preciso divieto legittimamente posto dalla regolamentazione d’Istituto. Per altro verso gli interessati in questione erano minorenni per cui in tutte le decisioni doveva avere principale considerazione il superiore interesse del “fanciullo” così come espressamente disciplinato dalla Convenzione di New York del 1989. Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, pertanto, nessuna norma o principio di rango costituzionale garantiva al docente il diritto di registrare le proprie lezioni con potenziale registrazione anche delle conversazioni degli studenti. In tali circostanze è quindi assolutamente legittimo il divieto del dirigente scolastico di utilizzare registratori in classe al fine di tutelare al “riservatezza” degli alunni. E a tale riguardo – ha sottolineato la Suprema Corte – è del tutto superfluo che il docente abbia dichiarato di voler fare un uso “esclusivamente” personale delle registrazioni al fine di migliorare la propria didattica. Se sono (anche solo potenzialmente) presenti interventi degli studenti registrare la lezione non è possibile.

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Docenti: mai registrare la lezione, neppure per migliorare la didattica ultima modifica: 2022-05-06T05:05:52+02:00 da
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