Green pass: ora è legge. Peggio di un anno fa. Cosa cambia dall’1 settembre

Gilda Venezia

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 20.8.2021.

Le certificazioni verdi COVID-19 entrano ufficialmente in vigore nelle scuole e università da settembre.

Ma tutto è rimasto come prima, anzi peggio di prima.
Gilda Venezia

Sono state pubblicate nella  Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 117 le nuove regole per l’anno scolastico 2021-22 che prevedono   l’obbligo del Green Pass anti-Covid nelle scuole a partire dal primo settembre.

Cominciano ora a farsi sentire i mal di pancia anche fra i sindacati firmatari del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022)”. Ricordiamo che la Gilda degli insegnanti mese di agosto 2020, a differenza di TUTTI gli altri sindacati, non ha firmato il protocollo sulla sicurezza COVID.
Da allora, la Gilda degli insegnanti non è più stata ammessa agli incontri relativi alle misure da adottare per contrastare il diffondersi della pandemia nella scuola.
Da allora, nessuna misura reale è stata assunta dal Governo per minimizzare i rischi connessi al diffondersi del COVID (numero di alunni per classe, reperimento di locali idonei e più ampi, presenza di personale addetto alla sanificazione,…).

Nessuno ora riesce a dare una spiegazione plausibile di tanto accanimento nei confronti del mondo della scuola: di fatto le misure sono le stesse dello scorso anno, con l’aggiunta dell’obbligo del Green pass e di sanzioni per coloro che ingiustificatamente ne saranno sprovvisti. Non un centimetro di spazio in più a scuola. Per il resto tutto come prima. Anzi più di prima dal momento che il Green pass sta diventando il falso problema centrale della scuola: falso perché la percentuale del personale scolastico vaccinato si aggira al momento attorno al 90%.  Non è stato effettuato alcun intervento sui trasporti. E c’è il rischio concreto che qualche supplente sprovvisto di certificazione anticovid non trovi lavoro.
Nel Protocollo sulla sicurezza firmato da Miur e sindacati è presente anche la schizofrenica raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”. In pratica si possono anche non rispettare le distanze previste a patto che si mettano le mascherine ci sia la continuativa areazione dei locali.
Ovvero: fatta la legge, trovato l’inganno.

Tutti gli altri problemi che soffocano la scuola sono ora accantonati . . .

Infine: davvero non c’era un modo migliore per investire la marea di euro spesi per il “Piano scuola estate“?

Riportiamo comunque di seguito le principali novità di quest’anno

Nel Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (GU Serie Generale n.187 del 06 agosto), viene inserito l’Articolo 9-ter al DL 52/2021 in base al quale si definiscono i seguenti commi.

  1. Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.
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  2. Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento.
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  3. Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
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  4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate da relativo DPCM. Con circolare del Ministro dell’Istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni da parte degli studenti universitari, le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.
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  5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è soggetta a sanzioni.

Le disposizioni, per quanto possibile, si applicano anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Green pass: ora è legge. Peggio di un anno fa. Cosa cambia dall’1 settembre ultima modifica: 2021-08-20T06:09:07+02:00 da
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