Le ultime note di Bruschi sul DPCM 3 novembre 2020

Gilda Venezia

dalla Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia, 3.11.2020.

Ovvero come forzare le norme, reinterpretarle e crearne di nuove.

Appare sempre più imbarazzante il ruolo della Direzione del Ministero dell‘Istruzione affidata al Dott. Bruschi che sembra assumere sempre di più una funzione politica che di fatto scavalca quello della Ministra Azzolina. Dopo la vicenda del CCNI sulla didattica digitale integrata che non ha avuto il consenso di tutte le organizzazioni sindacali (quando scriviamo la firma apposta è solo di CISL e ANIEF), il Dott. Bruschi si è prodotto il 26 ottobre 2020 in una nota che voleva dare l’interpretazione autentica del contratto dando per scontato che tutti i sindacati avrebbero dato, prima o poi, il loro consenso, interpretazione autentica che in concreto ribadisce senza le necessarie implementazioni (su orario,applicazione del CCNL, impegni politici su carta del docente a favore de personale a tempo determinato, ecc.) i principi delle linee guida sulla DDI, sempre opera del Dott.Bruschi. L’effetto è che il CCNI, svuotato dei contenuti sostanziali oggetto di una vera contrattazione su diritti e obblighi dei lavoratori,  continuerà a non avere il consenso di tutte le forze sindacali. Un bel risultato.

La bulemia interpretativa della Direzione affidata al Dott. Bruschi si è confermata con l’ulteriore interpretazione “autentica” e creativa addirittura del DPCM del Governo datato 3 novembre 2020. Riportiamo in particolare l’estratto del punto s):

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, in modo che sia garantita una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, n. 134”.

La nota Bruschi interviene sulla norma dando la solita interpretazione “autentica”. Due sono i punti che creano le maggiori perplessità:

  • Inclusione degli allievi disabili, DSA e BES: “I Dirigenti scolastici, unitamente ai coordinatori delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza non solo dell’alunno con disabilità, ma anche ove possibile di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle studentesse. Secondo le stesse modalità organizzative, i Dirigenti scolastici valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti, anche con riferimento a situazioni di “digital divide” non altrimenti risolvibili.”
    Si scarica sui dirigenti (unitamente -?- ai coordinatori delle classi interessate e ai docenti di sostegno) senza coinvolgere il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Classe la decisione di favorire la frequenza in presenza dell’allievo con disabilità invitando in presenza altri compagni di classe per creare una sorta di inclusione formale. Stesso ragionamento vale per i BES. Tale indicazione è palesemente lesiva delle prerogative e delle competenze degli organi collegiali.
  • Frequenza a favore dei figli di alcune categorie lavorative. La nota di Bruschi recita: “Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza”. Purtroppo il Dott. Bruschi ha dimenticato che nel DPCM definitivo pubblicato in G.U. è stato giustamente cassato qualsiasi riferimento a situazioni diversificate a favore di alcune categorie lavorative in merito alla frequenza in presenza a scuola dei loro figli. Infatti, oltre al personale sanitario, chi decide qual è il personale impiegato presso “altri servizi pubblici essenziali”? E quali sono i servizi pubblici essenziali ? Polizia, Vigili del Fuoco? Trasporti ? Magistrati? Insegnanti?…..Anche in questo caso si delega alla dirigenza scolastica l’applicazione di una norma inesistente.

 

Quello che salta all’occhio è che troppi funzionari ministeriali e troppi politici hanno una visione della scuola in primis come area di parcheggio dei minori per consentire ai genitori di andare a lavorare riducendo la mitica “offerta formativa” a servizio a domanda individuale richiesto da quelle famiglie che pretenderebbero di organizzare il lavoro dei docenti finalizzandolo al successo formativo e ai bisogni dei loro figli. Sulla questione del sostegno l’emergenza COVID apre contraddizioni enormi. L’inclusione, per essere reale, non può essere solo passivo accoglimento dei disabili in un’aula scolastica.

E’ davvero inclusione aprire la scuola ai soli disabile, e BES e lasciare tutti gli altri studenti a casa?

Aspettiamo con ansia la prossima nota di Bruschi.

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Le ultime note di Bruschi sul DPCM 3 novembre 2020 ultima modifica: 2020-11-08T04:57:46+01:00 da
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