Nota del Ministero dell’Istruzione per l’applicazione dei nuovi modelli PEI

Gilda Venezia

da HandyLex, 19.10.2022.

Gilda Venezia

ll Ministero dell’Istruzione, dando seguito alle dichiarazioni rese durante l’ultima riunione dell’Osservatorio Ministeriale sull’inclusione scolastica del 19/9/2022, ha emanato la circolare n. 3330 del 13/10/2022 con la quale si forniscono indicazioni alle scuole su quali modelli debbano essere adoperati dai GLO per la formulazione dei PEI entro il 31 ottobre prossimo.

La circolare dapprima svolge una breve cronistoria delle vicende dei nuovi modelli di PEI, emanati con il D.I. n° 182/20 e le allegate Linee Guida, quasi subito annullato dal TAR Lazio con la sentenza n° 9795 del 19/7/2021 e infine ripristinato dal Consiglio di Stato, Sezione VII, con Sentenza n° 3196 del 15/3/2022, pubblicata il 26 aprile 2022.

Segue la comunicazione che il Ministero sta provvedendo al perfezionamento del decreto correttivo del D.I. n° 182/20 e così prosegue:

Successivamente al perfezionamento del decreto interministeriale di che trattasi, sarà cura di questo Ministero fornire indicazioni in ordine alle principali novità normative e alla modalità telematica di compilazione dei PEI medesimi. Considerato che in questo momento dell’anno scolastico i Gruppi di Lavoro Operativi per l’inclusione (GLO) sono impegnati nella redazione del PEI per l’a.s. 2022/2023, si rappresenta l’esigenza che l’attività in corso abbia a riferimento la progettualità educativo-didattica. Solo a partire dal mese di maggio 2023, infatti, sarà necessario predisporre le Sezioni del modello nazionale PEI relative al fabbisogno di risorse professionali per l’inclusione (Sezioni 11 e 12). A quest’ultimo fine, saranno fornite specifiche indicazioni relative ai raccordi tra la documentazione clinica e la redazione del PEI.”

La nota ministeriale è molto importante poiché fa chiarezza sul fatto che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, i nuovi modelli dei PEI sono tornati in vigore e vanno quindi utilizzati da tutte le scuole già da quest’anno scolastico.

Importante anche la precisazione che nella redazione del PEI da portare a termine entro ottobre non si devono ancora compilare le sezioni 11 e 12, inerenti le tabelle C e C1, nelle quali occorre indicare le richieste del fabbisogno di risorse per l’anno scolastico successivo, con riferimento al profilo di funzionamento su base ICF e cioè numero di ore di sostegno, di assistenza e di altre risorse necessarie.

Nella circolare si precisa che l’indicazione di tali risorse è previsto che avvenga nel Gruppi di lavoro operativi per l’inclusione (GLO) di fine anno, da convocarsi verso maggio 2023 e comunque entro giugno.

Solo in quella occasione dovranno essere compilate le sezioni 11 e 12 dei nuovi PEI con le richieste per l’anno scolastico successivo.

Si auspica quindi che nel frattempo saranno già state pubblicate le predette Linee Guida sul Profilo di Funzionamento. Pertanto questo aspetto viene posticipato nel tempo.

È infatti da osservare che, mancando ancora le Linee Guida per la formulazione del Profilo di Funzionamento, tali tabelle non sono concretamente compilabili.

Infatti molte associazioni facenti parte dell’Osservatorio Ministeriale, hanno da sempre espresso parere negativo al fatto che tali tabelle vincolerebbero troppo il GLO riguardo al numero di ore di risorse da indicare nei PEI, con un automatismo rispetto al Profilo di Funzionamento che non rispetterebbe la discrezionalità e la competenza specifica del GLO stesso.

A tal proposito occorre però immediatamente chiarire alcune interpretazioni fuorvianti di tale parte della circolare, avanzate da alcune scuole in occasione della formulazione dei PEI da effettuarsi entro fine ottobre 2022.

Infatti talune scuole hanno ritenuto che la circolare vieti anche di indicare nel PEI di fine ottobre il numero di ore di sostegno e di assistenza effettivamente assegnate per quest’anno scolastico.

Tale erronea interpretazione è sicuramente priva di ogni fondamento, poiché il numero delle risorse assegnate per quest’anno vanno dettagliatamente indicate nella sezione n° 9 del PEI che deve essere compilata già entro ottobre.

Pertanto, dopo l’emanazione della presente circolare ministeriale, le scuole tutte debbono provvedere a riunire i GLO per la formulazione completa dei nuovi modelli dei PEI, comprendenti anche il numero di ore delle risorse già ricevute dagli Uffici Scolastici Regionali o dagli EE.LL. o da richiedere, sia pur tardivamente, ad essi a seguito per esempio di nuove certificazioni o di scorretta ed illegittima omissione di tale numero di ore nei PEI di giugno scorso.

Ad ogni modo è da considerare che, anche se entro maggio venissero emanate le Linee Guida sul Profilo di Funzionamento, prima che questo nuovo documento venga effettivamente redatto per tutti gli alunni con disabilità, passeranno diversi anni.

Pertanto occorrerà applicare, come peraltro già suggerito dal parere del CSPI del 14 ottobre 2022, quanto già previsto dall’art. 19 comma 7-bis del D.Lgs. n° 66/17, che prevede che le novità del decreto, come il Profilo di Funzionamento, dovranno essere applicate gradualmente e quindi solo per gli alunni che iniziano il percorso scolastico nella scuola dell’infanzia o al passaggio da un grado di scuola a quello successivo.

Questo significa che per tutti gli altri alunni si dovrebbero compilare le tabelle C e C1 senza avere disponibile il Profilo di Funzionamento a cui le tabelle fanno riferimento, ma utilizzando ancora (non si capisce bene in che modo) la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale, normati dal DPR del 24/2/1994 anche se espressamente abrogato dal D.Lgs. n° 66/17.

La circolare inoltre dà atto che il Ministero ha avviato l’iter procedurale di approvazione del decreto correttivo del quale pure era stata data notizia sempre nell’ultima riunione dell’Osservatorio ministeriale del 19 settembre.

Il ritardo dell’emanazione della circolare ed il silenzio sull’avvio dell’iter procedurale del decreto correttivo aveva destato parecchia preoccupazione.

Sembrava infatti strano che il Ministero non volesse avviare l’iter del decreto, dal momento che si riteneva che esso rientrasse nello “svolgimento degli affari correnti” di un Governo dimissionario.

Tanto più ciò sembrava contraddittorio considerato che lo stesso Governo aveva approvato, proprio pochissimi giorni prima delle elezioni, il Disegno di legge sulla non autosufficienza, atto politico ben più importante rispetto all’avvio dell’iter procedurale dell’emanando decreto correttivo che, ovviamente, sarà concluso dal nuovo Governo.

L’attenzione delle associazioni sull’emanando decreto correttivo derivava dal fatto che, durante questi anni e fino all’ultima riunione dell’Osservatorio ministeriale, le associazioni avevano presentato una serie di modifiche migliorative al D.I. n° 182/20 che erano state in buona parte recepite dal Ministero.

Pertanto, se l’iter dello stesso non fosse stato avviato dal Governo in carica, tutte le migliorie concordate sarebbero necessariamente andate perse e le associazioni avrebbero dovuto ricominciare daccapo a ridiscutere col nuovo Ministro, che, ignaro del lunghissimo dialogo intrattenuto col Ministero, avrebbe potuto rimettere tutto in discussione, ripartendo da zero.

Ovviamente il nuovo Governo non è tenuto ad accogliere in toto le modifiche migliorative concordate col Governo precedente; però è sperabile che la lettura dei verbali delle riunioni dell’Osservatorio ministeriale, da cui risulta il serio lavoro svolto, induca il nuovo Governo a confermarle.

Invero le modifiche concordate col Governo attualmente in carica sono volte ad evitare nuovi annullamenti giurisdizionali, con vantaggio sia per il Ministero che per le famiglie che vedranno accolte le loro richieste avanzate dalle loro associazioni.

È da ritenere che questo aspetto sia ritenuto politicamente, oltre che giuridicamente, importante per il nuovo Ministro che avrà il compito di far proprie o rigettare le modifiche migliorative concordate ed eventualmente di introdurne altre, proprie o avanzate dalle associazioni.

Come si è detto sopra, purtroppo non potranno introdursi nei nuovi modelli di PEI, che le scuole hanno già iniziato a redigere, le modifiche migliorative già concordate in sede di Osservatorio ministeriale, poiché esse saranno contenute nel decreto interministeriale correttivo ancora in fase di progressiva formazione procedurale.

Per questo la circolare emanata si è solo limitata a puntualizzare che i nuovi PEI devono essere adottati da quest’anno, posticipando a maggio 2023 l’utilizzo delle contestate tabelle C e C1 e annunciando le migliorie concordate in un prossimo decreto, mantenendo quindi di fatto validi alcuni aspetti ritenuti invece da modificare, come per esempio la possibilità che le famiglie possano chiedere la partecipazione di più esperti di loro fiducia e anche se sono da esse pagati (come è normale che sia per un qualsiasi professionista privato).

Si ritiene comunque opportuno che le scuole evitino di utilizzare quelle indicazioni dei nuovi modelli di PEI che sono state censurate dal TAR Lazio e sulle quali non si è pronunciato il Consiglio di Stato: ci si riferisce ad esempio alla riduzione di orario delle lezioni, all’esonero da talune discipline, alla presenza di un solo esperto segnalato dalle famiglie che può partecipare solo se la famiglia dichiara che non è da essa pagato, ai “laboratori” composti da soli alunni con disabilità, ecc.

Quanto alla riduzione dell’orario scolastico, è da ritenere che essa debba essere consentita solo se si dimostra una seria causa: ad esempio orario mattutino della riabilitazione che il centro di riabilitazione, benché sollecitato, si è rifiutato di spostare al pomeriggio.

In tali casi la richiesta di riduzione di orario dovrà essere presentata della famiglia insieme agli operatori socio-sanitari che hanno in carico l’alunno.

Quanto all’esonero, si tenga presente che per le scuole del primo ciclo, l’art. 16 commi 1 e 2 della L. n° 104/92 stabilisce che i PEI debbono essere formulati sulla base “delle effettive capacità degli alunni”. Pertanto un “esonero parziale di talune discipline” è espressamente previsto dal comma 1 dell’art. 16 citato.

Quanto alla scuola secondaria di secondo grado, se trattasi di PEI differenziato, è da tener presente che tale tipo di PEI può prevedere l’esonero da talune discipline sostituendole con altre attività consentite dallo stato di salute dell’alunno.

Senza tale esonero o sostituzione, ove possibile, l’alunno sarebbe condannato ad una permanente bocciatura e quindi a non poter seguire tutto il ciclo di istruzione secondaria, in netta violazione della sentenza n° 215/1987 della Corte Costituzionale che ha assicurato il diritto degli alunni con disabilità a frequentare interamente tale ciclo di studi.

Ovviamente, mentre nella scuola del secondo ciclo l’esonero totale da una disciplina non consente il rilascio del diploma, per l’espresso disposto dell’art. 20 del D.Lgs. n° 62/17, un tale divieto espresso non è previsto nell’art. 11 dello stesso decreto. Anzi il comma 13 di tale decreto, assurdamente consente agli alunni con DSA di poter conseguire il diploma pur in presenza dell’esonero da una lingua straniera. È questo un aspetto che il nuovo Ministro dovrà risolvere per evitare contenzioso, poiché è assurdo che l’esonero sia consentito ad alunni con DSA, problema meno grave della disabilità certificata, e non sia consentito agli alunni con disabilità.

Quanto ai laboratori per soli alunni con disabilità, essi sono già vietati dalle Linee Guida per l’inclusione scolastica trasmesse con la Nota Ministeriale del 4 agosto 2009.

Quanto all’uscita dalla classe durante l’orario delle lezioni, essa deve essere per casi eccezionali (ad esempio per la presenza di ADHD dell’alunno), concordati ed espressamente previsti nel PEI dal GLO, prevedendo anche la presenza di alcuni compagni.

Quanto infine ad attività individuali in orario scolastico, essa deve essere concordata nel PEI per un periodo definito e con finalità ben precise (ad esempio recupero, approfondimento, ecc.).

L’importanza di questi nuovi modelli è dimostrata dal fatto che con essi finalmente si avrà un modello unico nazionale e che essi saranno formulati anche on line, con tutti i vantaggi di risparmio di tempo e di possibile accesso alle banche-dati che consente una completezza di informazioni.

A tal proposito è da non trascurare il vantaggio che avranno docenti, alunni e familiari con minorazione visiva che sino ad oggi dovevano adattarsi a farsi leggere e scrivere i contenuti dei PEI cartacei, mentre da ora in poi poteranno personalmente accedere a tali modelli on-line, partecipando alla stesura delle bozze, alle correzioni ed alla consultazione sia delle bozze che dei testi definitivi.

Approfondimento a cura di AIPD in collaborazione con il Centro Studi Giuridici HandyLex

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Nota del Ministero dell’Istruzione per l’applicazione dei nuovi modelli PEI ultima modifica: 2022-10-21T10:51:14+02:00 da
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