PEI, possono firmare anche gli assenti al GLO

Gilda Venezia

di Esposito Santonicola, La Voce della scuola, 5.12.2025.

Due interpretazioni opposte sulla firma del Piano Educativo Individualizzato:
non obbligatoria per tutti ma solo per i presenti al GLO.

Gilda Venezia

La firma del Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte dei componenti del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) rappresenta una delle questioni più dibattute nell’ambito dell’inclusione scolastica. Nonostante il quadro normativo definito dal D.lgs. 66/2017, modificato dal D.lgs. 96/2019, e dal DI 182/2020, permane un’area grigia interpretativa che ha generato posizioni divergenti tra i principali esperti del settore.​

Il nodo centrale riguarda l’interpretazione di un passaggio delle Linee Guida allegate al DI 182/2020, che a pagina 11 stabilisce: “La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica”. L’espressione “tutti i membri” include anche coloro che non erano presenti alla riunione di approvazione? Su questo interrogativo si confrontano due interpretazioni autorevoli ma divergenti, sostenute rispettivamente da Flavio Fogarolo e dalla dottoressa Evelina Chiocca

Flavio Fogarolo: obbligo esteso a tutti i membri

Flavio Fogarolo, esperto di didattica dell’inclusione e punto di riferimento nazionale per l’applicazione della normativa sull’inclusione scolastica, autore del portale Normativa Inclusione, sostiene un’interpretazione estensiva dell’obbligo di firma, fondandola sulla natura formale della composizione del GLO.
Secondo Fogarolo, “tutti i membri significa, ovviamente, assenti compresi perché gli interventi definiti nel PEI coinvolgono tutti”. Il razionale di questa posizione si basa sul principio che “un insegnante non può sentirsi autorizzato a ignorare le decisioni prese dal GLO, e definite nel PEI, perché quel giorno era assente”.​

Fogarolo sottolinea inoltre che “i membri del GLO sono definiti formalmente dal DS con un suo decreto” ai sensi del DI 182/20 art. 3 c. 8, e che questo costituisce “un atto formale obbligatorio”.
Di conseguenza, “se alcuni membri non partecipano all’incontro risultano assenti, ma rimangono membri del GLO”, con tutte le responsabilità che ne derivano, inclusa quella di firmare il documento. Questa interpretazione trova supporto nella struttura stessa dei modelli ministeriali di PEI, che riportano l’elenco completo dei membri del GLO con lo spazio per le firme accanto a ciascun nome.​

Evelina Chiocca: firma dei presenti con possibilità per gli assenti

La dottoressa Evelina Chiocca, formatrice e consulente del Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno (CIIS), riconosciuta esperta di normativa scolastica e inclusione, adotta un approccio più pragmatico, basato sui principi di trasparenza e correttezza procedurale. Secondo Chiocca, “logica, correttezza e trasparenza indicano come firmatari solamente coloro che hanno preso parte al confronto e alla condivisione del Piano Educativo Individualizzato, procedendo, attraverso la firma, alla sua approvazione”.​

Questa posizione non esclude però la possibilità che gli assenti firmino successivamente: “gli assenti, indicati all’interno del verbale, volendo possono partecipare alla firma, avendo cura di aggiungere ben evidente la data in cui appongono la firma, per trasparenza e correttezza formale”. Chiocca precisa che tale firma successiva deve essere registrata “nel verbale dell’incontro successivo per questioni di trasparenza”.​

L’esperta evidenzia inoltre una questione pratica emersa con il nuovo CCNL siglato il 18 gennaio 2024: le ore del GLO sono state inserite nelle 40+40 ore obbligatorie, creando situazioni in cui “alcuni docenti non potranno prendere parte ad alcuni incontri del GLO in quanto, per loro, quelle ore non si configurano come orario di servizio”. In questi casi, “il personale non in servizio non è tenuto a formulare alcuna giustificazione” e non può nemmeno essere indicato come assente nel verbale.​

Le divergenze interpretative: una questione di metodo

Il confronto tra le posizioni di Fogarolo e Chiocca evidenzia come la stessa norma possa essere letta in modo diverso a seconda dell’approccio metodologico adottato. Fogarolo privilegia una lettura formale-estensiva del dettato normativo, sottolineando la responsabilità collettiva di tutti i membri formalmente designati nel decreto del Dirigente Scolastico. Chiocca, invece, enfatizza l’aspetto procedurale e la dimensione partecipativa concreta, ritenendo che la firma abbia senso primariamente come attestazione di una condivisione effettivamente realizzata attraverso la presenza e il confronto.

La Voce della Scuola: validità procedurale e prassi operativa

Come già evidenziato in precedenti interventi da parte di questa testata, riteniamo che l’interpretazione più corretta sia quella che privilegia gli aspetti procedurali concreti rispetto a un formalismo rigido che potrebbe risultare impraticabile nelle realtà scolastiche. La validità giuridica del PEI deriva dalla sua approvazione da parte del GLO durante la seduta, come stabilito dalla L. 104/92 art. 15 c. 10 e dal D.lgs. 66/17 art. 7 c. 2/a, non dalla raccolta di tutte le firme possibili.​

Il DI 182/2020 all’articolo 4 comma 4 è esplicito nell’affermare che “il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza”, confermando che le decisioni operative sono assunte dai membri presenti. L’approvazione avviene durante la seduta e viene formalizzata con un regolare verbale, mentre la firma del Dirigente Scolastico attesta la regolarità delle procedure seguite.​

Nonostante la posizione di Fogarolo, che pure merita rispetto per l’autorevolezza della fonte, la prassi che abbiamo sempre sostenuto e che riteniamo più aderente alla logica del GLO come “gruppo di lavoro” (e non come organo collegiale) è la seguente:

Il PEI viene firmato dai componenti del GLO presenti all’incontro, come risulta dal verbale e dalla data, contestualmente alla riunione e previa lettura dell’intero documento

I componenti del GLO assenti possono firmare successivamente, indicando chiaramente la data della firma, per testimoniare la loro presa d’atto e condivisione del documento

Nel verbale dell’incontro successivo deve essere riportato l’elenco di coloro che hanno firmato il PEI in una data diversa da quella degli altri componenti

Questa prassi risponde a criteri di “logica, correttezza e trasparenza” e tiene conto della realtà organizzativa delle scuole, in particolare dopo l’inserimento delle ore del GLO nelle 40+40 ore obbligatorie previste dal CCNL del 18 gennaio 2024.​

Il GLO come gruppo di lavoro, non organo collegiale

È fondamentale ricordare che il GLO non delibera e non vota, perché non è un organo collegiale: come recita l’art. 9 del d.lgs. 66/2017, è un gruppo di lavoro in cui “soggetti diversi, che operano per un obiettivo educativo comune, interagiscono attraverso il dialogo, la discussione e il confronto, al fine di ‘convergere verso posizioni unitarie'”. Questa natura partecipativa e dialogica mal si concilia con l’idea di una firma obbligatoria da parte di chi non ha potuto partecipare alla discussione e al confronto che hanno portato alla stesura definitiva del documento.​

La firma ha valore come attestazione di una condivisione reale, non come adempimento formale a posteriori. Chi era assente ha il diritto di prendere visione del PEI e, volendolo, di firmare per testimoniare la propria adesione, ma non può essere considerato automaticamente obbligato a farlo senza aver partecipato al processo decisionale.​

Una soluzione pragmatica

La questione della firma del PEI da parte dei membri assenti del GLO evidenzia come “il legislatore è stato alquanto impreciso” su questo aspetto procedurale. Il dibattito tra esperti autorevoli come Fogarolo e Chiocca lo conferma. Tuttavia, come testata che da sempre si occupa di fornire indicazioni operative alle scuole, confermiamo la validità della prassi che privilegia la firma dei presenti con possibilità facoltativa per gli assenti, garantendo in ogni caso la massima trasparenza attraverso una documentazione accurata nei verbali.​

Questa posizione, che è quella che abbiamo sempre sostenuto, ci appare la più coerente con la natura del GLO come gruppo di lavoro partecipativo e con le esigenze organizzative concrete delle istituzioni scolastiche.

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