GPS 2026/28: riserve e precedenze

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 23.1.2026.

Le categorie alle quali spetta la riserva dei posti. Precedenza nella scelta dei posti: la dichiarazione. Le sanzioni.

Gilda Venezia

In Italia nel settore lavorativo, compreso il settore scuola, vi sono delle leggi volti a garantire le persone con disabilità come la legge 68 del 99 e la legge 104 del 92.
Nel settore scuola specificatamente per il personale da assumere è prevista:

  • La riserva di posti sia per il ruolo sia per le supplenze annuali al 31 agosto o temporanee fino al 30 giungo, per le persone che usufruiscono della legge 68/99;
    La precedenza nella scelta della sede per le supplenze annuali o temporanee per i soggetti che usufruiscono della legge 104/92.

Riserva dei posti

La bozza dell’O.M. all’art. 7 comma 4 lettera h , dispone che i candidati, avente diritto alla riserva dei posti, nel presentare la domanda per accedere alle GPS di prima o seconda fascia, devono dichiarare, di avere diritto alla riserva in base alla:

  • Certificazione d’invalidità
  • Iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Per chi dovesse essere occupato alla data di scadenza della domanda, la norma prevede di indicare la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

Categorie alle quali spetta la riserva

Hanno diritto alla riserva dei posti, in percentuale, i docenti rientranti in una delle seguenti categorie:

• Invalidi civili
• Invalidi del lavoro o equiparati
• Invalidi di guerra
• Invalidi civili di guerra
• Invalidi per servizio
• Non vedenti
• Sordomuti
• Orfani, vedove/i, profughi di guerra, per servizio o per lavoro
• Superstiti di vittime del dovere
• Vittime del terrorismo e criminalità organizzata (o loro familiari)

Precedenza nella scelta dei posti

I candidati che usufruiscono dei benefici previsti dalla legge 104/92 hanno diritto alla precedenza nella scelta della sede nel turno loro spettante a condizione di aver indicato, nella domanda per la scelta delle 150 sedi, di usufruire dei benefici della suddetta legge. La precedenza va data soltanto per gli incarichi conferiti entro il 31 agosto e quelli conferiti entro il 30 giugno, non ha valore nelle supplenze brevi e saltuarie.

Dichiarazione della riserva

In merito alla dichiarazione da effettuare, da parte dei docenti aventi titoli alla riserva, non va dimenticato, che anche i docenti già inseriti precedentemente devono presentare domanda e dichiarare come detto sopra, di essere iscritti nelle liste del collocamento o se occupati dichiarare la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione.

Dichiarazione della precedenza

In merito alla dichiarazione dei candidati che beneficano della legge 104/92, va chiarito che la stessa va effettuata dai docenti inseriti nelle GPS, che presentano la domanda relativa alla scelta delle 150 sedi. Fermo restante che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.

Sanzioni

Va detto che per il personale docente che usufruisce della riserva o della precedenza, permane la regola delle sanzioni, in caso di rinuncia di una di supplenza o di non rispettare i tempi assegnati dall’Amministrazione o di abbandono del servizio.

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GPS 2026/28: riserve e precedenze ultima modifica: 2026-01-24T17:56:47+01:00 da

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