di Sara De Carli, Vita.it, 1.10.2026
Le nuove regole e i nodi da chiarire
È entrato in vigore il 1° ottobre il decreto-legge sulla scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 settembre. Il provvedimento, noto per il “tetto” agli alunni con cittadinanza non italiana che non siano nati in Italia e non abbiano frequentato già le nostre scuole, interviene anche sul Piano educativo individualizzato degli alunni con disabilità, introducendo nuove regole per la sua redazione e per la definizione delle ore di sostegno.
In conferenza stampa il ministro Giuseppe Valditara aveva annunciato che «l’adozione dei Pei per gli alunni con disabilità non sarà più necessaria ogni anno. Questo favorisce fra l’altro anche una tempestiva assegnazione dei docenti, taglia la burocrazia, riduce gli adempimenti sia per le famiglie che per le scuole», sollevando preoccupazioni da parte di famiglie, associazioni e docenti. Una scelta, peraltro, mai condivisa con l’Osservatorio sull’inclusione scolastica. Il testo definitivo consente ora di capire meglio che cosa cambia davvero e quali questioni restano aperte.
Da “propone” a “definisce” le ore di sostegno
La questione del Pei-Piano Educativo Individualizzato arriva subito all’articolo 1 del decreto-legge. La prima novità è che Glo e il Pei sembrano “salire di grado”: se prima il Pei indicava una «proposta» del numero di ore di sostegno alla classe, ora il Pei «definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe». Di conseguenza l’ufficio scolastico regionale non «assegna» più le ore di sostegno, ma «attribuisce» le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno.
Entro giugno
Proseguendo, la nuova norma dice che: «Per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre». Per gli alunni già iscritti il Pei «è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona»: un anticipo delle tempistiche attuali, che prevedono che il Pei sia «redatto in via definitiva, di norma, entro il mese di ottobre».
Le ore di sostegno restano le stesse per tutto il ciclo (salvo novità)
La novità principale sta nel nuovo periodo, che si aggiunge all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66: «Nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l’aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), è valutato, in via prioritaria, fatta salva l’assegnazione dell’organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell’anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona». Le lettere indicate sono quelle che parlano degli obiettivi educativi e didattici, delle modalità di sostegno didattico, delle modalità di verifica, dei criteri di valutazione, degli interventi di inclusione svolti in classe o in progetti specifici… Andremo ad approfondire, ma a prima lettura sembrerebbe che il Pei viene aggiornato ogni anno nella parte relativa agli obiettivi didattici e educativi, che richiedono una verifica puntuale del percorso fatto, ma mantiene in via ordinaria lo stesso numero di ore di sostegno per tutto il ciclo scolastico.
Che succede al cambio di ciclo? «In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti il Pei è aggiornato, anche ai fini della definizione, limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe».
L’aggiornamento del numero di ore di sostegno da assegnare alla classe avverrebbe quindi solo nel passaggio fra i vari gradi di istruzione, a meno ovviamente che sopravvengano prima condizioni differenti sia nella persona sia nel contesto. E questo è corretto. Tuttavia quel «limitatamente a tale passaggio» sembra contraddire quanto scritto sopra: il Pei, nei suoi obiettivi didattici e educativi, va aggiornato ogni anno tranne nei passaggi di ciclo? Sarebbe paradossale.
Genitori, anche no?
Infine, il comma che alcune associazioni nei giorni scorsi hanno evidenziato come elemento di rischio: «Il Pei può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione». Un modo per “tagliare fuori” le famiglie? O qualche figura professionale esterna puntigliosa e fastidiosa?


