Cosa perde chi chiede l’aspettativa?

di Salvatore Pappalardo e Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 5.2.2026.

Aspettativa non retribuita docenti, non riduce le 150 ore dei permessi studio: parere ARAN.

Gilda Venezia

Il personale scolastico che intende usufruire dell’aspettativa per motivi di salute, studio, personale o per dedicarsi ad altro lavoro, se da un lato ha diritto alla conservazione del posto, dall’altro sono diverse le cose che perde e che deve valutare con attenzione.

Cosa si perde economicamente

Il personale scolastico per il periodo in cui è collocato in aspettativa, non solo perde il diritto alla retribuzione spettante, ma contemporaneamente, per lo stesso periodo, non gli sono versati i contributi previdenziali e l’intero periodo in aspettativa non è considerato valido per:

• La progressione economica,
• La ricostruzione di carriera
• Il TFR di fine carriera.
• Il calcolo della tredicesima mensilità

Cosa si perde giuridicamente

Se a livello economico il periodo in aspettativa è considerato negativo a tutti gli effetti, a livello giuridico la situazione non è di meno, detto periodo incide:

• Nel calcolo delle ferie;
• Nel calcolo delle festività soppresse.

Cosa si perde a livello di punteggio

Il periodo in aspettativa oltre a far perdere economicamente e giuridicamente, incide negativamente nell’attribuzione del punteggio:

• Nelle graduatorie d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari;
• Nella mobilità;
• Nelle Graduatorie provinciali per le supplenze per le altre classi di concorso o tipologia di posto.

Cosa non si perde

In considerazione che il periodo di aspettativa è da considerare come una sospensione momentanea dal rapporto impiego e non come un licenziamento, il dipendente, al termine del periodo, mantiene il diritto a rientrare nella stessa sede di titolarità ad eccezione del fatto che dovesse risultare perdente posto a seguito di contrazione dell’organico.

Ma cosa accade quando un insegnante richiede un periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali? Il monte ore a disposizione – le cosiddette 150 ore annue – rischia di essere ridotto?

Un recente orientamento applicativo ARAN (Id: 35942) offre un’interpretazione che tutela i diritti di chi decide di sospendere temporaneamente il servizio per esigenze personali.

L’articolo 37 del nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, firmato il 18 gennaio 2024, disciplina organicamente i permessi per il diritto allo studio.

La clausola contrattuale riconosce ai lavoratori la possibilità di usufruire fino a 150 ore l’anno di permessi retribuiti per frequentare corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio. Tuttavia – ed è qui il nodo interpretativo – il testo non specifica come comportarsi in presenza di sospensioni dell’attività lavorativa, come accade nei periodi di aspettativa non retribuita.

L’ARAN osserva che, in via generale, gli istituti che comportano una sospensione temporanea del servizio non incidono sul diritto alla piena disponibilità del monte ore per lo studio. In altre parole, l’aspettativa non retribuita non determina alcun riproporzionamento del beneficio: per i docenti a tempo pieno il plafond rimane invariato, pari alle canoniche 150 ore annuali.

Una conferma importante per migliaia di insegnanti, che possono così programmare con maggiore serenità percorsi di formazione e crescita personale, senza temere che una pausa dal servizio – per quanto motivata da esigenze personali – possa ridurre un diritto ormai consolidato e considerato fondamentale nel percorso professionale di chi lavora nella scuola.

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Cosa perde chi chiede l’aspettativa? ultima modifica: 2026-02-06T05:51:26+01:00 da

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