Pensione 2026. Le domande previste la scuola

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 30.9.2025.

Pensione di vecchiaia, quota 100, quota 102, quota 103, opzione donna.

Gilda Venezia

La domanda sia di cessazione dal servizio, sia di revoca del servizio, va presentata sempre entro il 21 ottobre 2025, da tutto il personale scolastico esclusivamente attraverso la procedura WEB POLIS “istanze on line”, disponibile sul sito internet del Ministero.

Al personale in servizio all’estero è consentito presentare la domanda all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.

Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta, presenta la domanda direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà a inoltrarle ai competenti Uffici Territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 21 ottobre 2025.

Tipologie di domande pensione

Secondo quando disposto nella circolare ministeriale, la richiesta potrà essere formulata avvalendosi di una delle seguenti tipologie di domande da presentare attraverso il portale POLIS che saranno attive contemporaneamente:

1) prima tipologia di domanda:

a) pensione di vecchiaia
Il personale scolastico, che ha raggiunto, al 31 agosto 2026, il requisito anagrafico di 67 anni e almeno 20 anni di contributi può essere collocato in pensione:

• D’ufficio senza bisogno di presentare alcuna domanda;
• A domanda presentandola al portale POLIS.

b) Lavori gravosi

Possono presentare la domanda i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria (considerati fra i lavori gravosi) con almeno 7 anni negli ultimi 10 nel suddetto ruolo e che hanno:

• Un’anzianità contributiva di almeno 30 anni al 31 agosto 2026;
• Un’età anagrafica di 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2026.

Fermo restante che per i suddetti docenti non si applicano le disposizioni in materia di cumulo.

c) Pensione anticipata

Può fare domanda di pensione anticipata indipendentemente dall’età anagrafica il personale scolastico che si trova in una delle seguenti condizioni:

• Per le donne: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva maturati entro il 31 dicembre 2026;
• Per gli uomini: 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva maturati entro il 31 dicembre 2026.
• Il personale scolastico che è stato trattenuto in servizio negli anni precedenti.

2) Seconda tipologia di domanda

• Quota 100

Può fare domanda, utilizzando la seconda tipologia, il personale scolastico con almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi entrambi maturati entro il 31 dicembre 2021.

3) Terza tipologia di domanda

• Quota 102

Può fare domanda, utilizzando la terza tipologia, il personale scolastico con 64 anni di età e almeno 38 anni di contributi entrambi maturati entro il 31 dicembre 2022.

4) Quarta, quinta e sesta tipologia di domanda

• Quota 103

5) Quinta tipologia

Può fare domanda, utilizzando la quinta tipologia, il personale scolastico con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi minimo maturati entro il 31 dicembre 2024.

6) Sesta tipologia

Può fare domanda, utilizzando la sesta tipologia, il personale scolastico con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi minimo maturati entro il 31 dicembre 2025.

7) Settima tipologia di domanda

• Opzione donna

Può fare domanda, utilizzando la settima tipologia, il personale scolastico che accetta la cessazione dal servizio con l’opzione donna e che ha maturato:

• 58 anni di età e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021;
• 60 anni di età e 35 anni di contributi entro il 31/12/2022;
• 61 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre del 2023 e 2024.

Per il suddetto personale, l’età è ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, qualora si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • Assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
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  • Hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.

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Pensione 2026. Le domande previste la scuola ultima modifica: 2025-10-01T03:59:38+02:00 da
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