La valutazione dei rischi a scuola spetta al dirigente scolastico

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 8.6.2025.

In un IC musicale del salernitano scoppia il caso sicurezza tra docenti e DS.

La responsabilità sulla sicurezza nelle scuole è un qualcosa che spetta unicamente al dirigente scolastico che non può delegare nessun collaboratore a svolgere le attività della valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art.28 del d.lgs. 81/2008. In buona sostanza spetta al dirigente scolastico assumersi la responsabilità delle attività previste dal testo unico sulla sicurezza e in particolar modo dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008.

Il saggio musicale e le norme sulla sicurezza

Con la costituzione degli indirizzi musicali nella scuola del I ciclo e quindi negli Istituti comprensivi, le scuole con l’indirizzo musicale, dove si insegna strumento musicale, si attrezzano ad ogni fine di anno scolastico, a svolgere i “saggi musicali” per almeno un centinaio di alunni, come previsto dal Decreto Interministeriale 176/ 2022.

Appare evidente, quanto scontato, che i saggi musicali possono essere svolti in locali sicuri e a norma, come previsto appunto dalle norme sulla sicurezza.

In un Istituto Comprensivo a indirizzo musicale della provincia di Salerno, il dirigente scolastico richiede, così documentano gli stessi docenti di strumento musicale della scuola, la compilazione da parte degli stessi docenti del modulo denominato “procedure di sicurezza”. Senza la compilazione di tale modulo, niente “saggio musicale” di fine anno scolastico. I docenti non compilando la parte riferita alla sicurezza, in quanto questa, a parere loro e del d.lgs.81/2008, attiene alla esclusiva responsabilità del dirigente scolastico, ottengono il diniego dalla dirigenza di potere svolgere l’attività didattica programmata e ritenuta obbligatoria per la natura di indirizzo musicale dell?istituto Comprensivo.

Cosa prevede la legge sulla sicurezza

La legge sulla sicurezza è certamente una disposizione legislativa molto importante e non può essere trascurata o male interpretata. Incominciamo con il dire che l’art.17 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 al comma 1, prevede che:

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Mentre l’art.18, comma 1, del medesimo decreto legislativo, denominato testo unico sulla sicurezza, elenca in modo dettagliato, dalla lettera a) alla lettera bb), gli obblighi che il datore di lavoro e i dirigenti devono adempiere per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Questi obblighi, compresi anche quelli degli altri commi del suddetto art.18, sono fondamentali per la gestione in sicurezza anche di una scuola. Il dirigente scolastico deve conoscere bene queste norme, attuarle e deve sapere che non può delegare la responsabilità ai docenti o ai suoi collaboratori.

Il caso che si sta vivendo nell’IC musicale della provincia di Salerno, riguarda la sicurezza, ma anche l’espletamento delle prerogative didattiche, di formazione e di orientamento tipiche, in questo specifico caso, degli indirizzi musicali. I docenti chiedono al ds l’assunzione della responsabilità sulla sicurezza per consentire lo svolgimento regolare di una importante attività didattica come il “saggio musicale”, il ds da parte sua chiedeva ai docenti la compilazione dei moduli per la sicurezza, per effettuare l’attività didattica, risultato finale niente assunzione di responsabilità del ds e niene saggio musicale per più di 100 studenti. Chissà come finirà questa vicenda e se qualcuno, dagli uffici scolastici provinciali e regionali, risponderà a rigore di norma sulla mancata programmazione didattica per motivi legati alla legislazione sulla sicurezza.

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La valutazione dei rischi a scuola spetta al dirigente scolastico ultima modifica: 2025-06-09T05:29:13+02:00 da

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