di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 26.1.2025.
Mobilità 2025/2026, tra i vincoli c’è quello triennale per i docenti che ottengono
trasferimento su una delle preferenze puntuali espresse.
Tale norma dovrebbe essere scritta nell’art.2, comma 1 del testo CCNI mobilità 2025-2028.
Vincolo mobilità su scelta puntuale
Nel nuovo testo contrattuale per la mobilità del triennio 2025-2028, ci dovrebbe essere una norma, riferita ai destinatari delle procedure di mobilità, in cui si specifica che ai sensi dell’art. 30, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Vincolo triennale nella prima fase
Una docente ci pone la seguente domanda: “Se dovessi fare domanda di mobilità per l’anno 2025/2026 all’interno del mio stesso comune, esprimendo nelle preferenze, solo alcune scuole della mia città di titolarità (specificando che si tratta di un comune, quello di titolarità, monodistrettuale), ottenendo il trasferimento rischierei qualche vincolo?”.
La domanda è importante, perché per come abbiamo suddetto, esiste il vincolo triennale della mobilità per coloro che, facendo domanda di mobilità volontaria, ottenessero una nuova sede di titolarità espressa in domanda come preferenza puntuale. C’è da sottolineare che la mobilità della I fase in comuni monodistrettuali, consente solamente la scelta di preferenze puntuali.
Quindi nel caso in specie la risposta è assolutamente affermativa, la docente che dovesse ottenere trasferimento, resterà vincolata alla nuova sede di titolarità per il 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, solamente con la mobilità 2028/2029, potrà nuovamente presentare istanza di mobilità, salvo il caso di una mobilità d’ufficio o a domanda condizionata per la perdita del posto come docente individuata soprannumeraria.
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