di Laura Razzano, ItaliaOggi, 3.3.2026.
La Nota MIM del 2026 impone l’uso dell’organico interno per assenze brevi. Un algoritmo monitora i costi, segnalando anomalie finanziarie, ma ignora le specificità delle assenze per gravi patologie
Tra obblighi legislativi e algoritmi di controllo, la gestione del personale nelle scuole italiane cambia volto. Con la Nota ministeriale ( prot. n. 2129) del 27 febbraio 2026, il Ministero dell’istruzione e del merito detta nuove regole operative alle scuole che devono sostituire il personale assente. L’operazione si adegua al comma 515 della Legge di Bilancio 2026 riforma l’art. 1, comma 85, della Legge 107/2015.
Il dirigente scolastico «deve» effettuare le sostituzioni su posto comune, per assenze fino a 10 giorni, utilizzando il personale dell’organico dell’autonomia. La deroga alla nomina del supplente esterno è ammessa esclusivamente per «motivate esigenze di natura didattica».
Diverso il regime per la Primaria e per i posti di sostegno, dove permane la facoltà, non l’obbligo, di ricorrere all’organico interno. Tuttavia, il richiamo all’art. 1, comma 78, della Legge 662/1996 impone comunque, prima di ogni nomina esterna, la verifica della disponibilità interna, anche attraverso la flessibilità oraria.
A vigilare interviene il Grande fratello, l’algoritmo del Cruscotto Sbs, che, con un’architettura di business intelligence, classifica le scuole in base alla loro capacità di non spendere. Si passa da una gestione amministrativa a una gestione performativa.
L’algoritmo è agnostico: non sa se quel contratto N01 serve per un malato oncologico o per un’influenza, vede solo un costo che alza il fabbisogno finanziario sopra la media, e accende la spia rossa. Il sistema, infatti, elabora due macro-indicatori: il tasso di sostituzione, il rapporto percentuale tra i giorni di supplenza coperti da contratto e quelli di assenza, e lo scostamento, cioè il confronto dei dati della singola scuola con la media degli ultimi due anni dell’istituto o degli Istituti della stessa tipologia.
Ad esempio, se una scuola registra un fabbisogno finanziario di 189.482 €, a fronte di una media storica di 127.400 €, l’algoritmo segnala uno scostamento positivo (+48,73%), evidenziando un’anomalia gestionale. Il sistema non prevede alcuna indicizzazione in base all’anzianità e all’età del corpo docente.
Le scuole con un organico stabile, e dunque anagraficamente più anziano, sono fisiologicamente soggette a tassi di assenza più elevati per malattia.
L’algoritmo, confrontando tali scuole con la media generale, che include scuole con personale giovane e precario, le penalizzerà sistematicamente nel calcolo dello scostamento finanziario. Non vi è traccia, nel manuale tecnico, di filtri per scorporare dal calcolo le assenze dovute a gravi patologie e terapie salvavita, Legge 104/92, complicanze della gestazione o permessi.
L’obbligo di copertura interna fino a 10 giorni colpisce maggiormente gli istituti dove il potenziamento è integrato nell’offerta formativa strutturale. In queste realtà, smembrare l’orario per coprire le assenze brevi produce un danno didattico immediato che il dirigente dovrà motivare per poter nominare un supplente. L’organico dell’autonomia cessa di essere risorsa per l’arricchimento dell’offerta formativa per divenire, de Jure e de facto, un ammortizzatore sociale interno.
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Supplenze brevi sotto controllo: l’era dell’algoritmo ultima modifica: 2026-03-03T14:51:05+01:00 da
