Rinuncia a nomina da GPS

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 23.9.2025.

Nomine da Gps e la casistica degli aspiranti ‘rinunciatari’: gli Usp chiariscono la mancata attribuzione di incarichi ai turni successivi. Gli aspiranti che risultano rinunciatari non possono ricevere nomine ai turni successivi.

Gilda Venezia

Il territorio nazionale è spaccato tra molte province del nord in cui si sta già utilizzando da giorni lo strumento dell’interpello per poter reperire supplenti e molte province del centro e del sud che stanno attendendo ancora ulteriori bollettini da Gps. Alcuni dubbi ruotano ancora intorno allo status di ‘rinunciatario‘ e alle conseguenze ad esso connesse. Vediamo quindi di capirci meglio con alcuni chiarimenti in merito.

Supplenze Gps e il caso dei ‘rinunciatari’

In quali casi gli aspiranti possono definirsi ‘rinunciatari‘? Innanzitutto quando, una volta attribuita una nomina, il docente comunica di non voler prendere servizio perchè non interessato a quella cattedra. Si risulta inoltre rinunciatari per tutte le sedi non espresse nella domanda delle 150 preferenze presentata a luglio o per mancata presentazione dell’istanza stessa.

Sulla questione, a fronte anche dei numerosi reclami pervenuti, è intervenuto nelle scorse ore l’Usp di Messina, che con la nota n. 22749 del 23 settembre 2025 ha precisato:

La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’OM 88 del 16 maggio 2024, da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.

Il successivo art. 12 comma 10 dell’OM 88 del 16 maggio 2024 dispone: “La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.

In definitiva, va inteso come rinunciatario il soggetto che non ha ricevuto assegnazione di incarico per non aver indicato nell’istanza presentata posti disponibili in talune sedi che, in ragione della posizione in graduatoria, avrebbero potuto essere assegnategli, ossia colui che, pur trattato dal sistema nel singolo turno di nomina, non ha ricevuto una sede in conseguenza delle limitazioni alle sedi espresse nella sua domanda.

È palese, dunque, come la normativa in esame espressamente preveda che alla sopravvenienza di disponibilità, tali da rendere necessaria l’elaborazione di ulteriori turni di nomina, debba inderogabilmente farsi fronte mediante scorrimento della graduatoria, senza alcuna possibilità di recuperare le posizioni, ormai superate, degli aspiranti precedentemente rinunciatari, anche nell’ipotesi in cui le relative sedi sopraggiunte siano state dagli stessi indicate nell’istanza.

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Rinuncia a nomina da GPS ultima modifica: 2025-09-24T05:20:33+02:00 da

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